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L’INPDAP sulle novità del Decreto Sviluppo - L’INPDAP fornisce chiarimenti in merito alla deroga sull’applicazione delle sanzioni per i ritardati versamenti dei contributi, intervenuta ad opera del Decreto sviluppo (INPDAP, Nota Operativa n. 16 del 14 luglio 2011)
PA, versamenti contributivi entro il giorno 16 - Nuovo termine per il versamento dei contributi previdenziali con modello F24EP (modello F24 enti pubblici). A partire dal 1° luglio, infatti, la scadenza è al giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione della retribuzione, ossia di emissione del mandato delle retribuzioni.
Art. 32 ter D.L. n. 185/2008 - Per garantire l’uniformità normativa e concentrare in un’unica scadenza la data entro cui le PP.AA. devono effettuare i versamenti fiscali e contributivi, il legislatore ha introdotto il comma 1 bis all’art. 32 ter del D.L. n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009.
Disciplina previgente - Nel premettere che l'INPDAP ha nel tempo contribuito al processo di armonizzazione tra le varie disposizioni normative ed amministrative volte a disciplinare le modalità di versamento contributivo, è stata individuata, in via generale, una suddivisione tra quanto previsto per gli Enti iscritti alle ex Casse degli Istituti di Previdenza e quanto previsto per le Amministrazioni Statali.
Enti iscritti alle ex Casse degli Istituti di Previdenza- I termini per i versamenti venivano individuati dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge n.359/1987, convertito in legge n.440/1987, che stabiliva: " ..con effetto dal 1° gennaio 1989, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonché all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) ... Il tesoriere provvederà, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo all'ente previdenziale".
Amministrazioni Statali - Per il personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato, invece, i termini di versamento venivano disciplinati dalla Circolare del Ministero del Tesoro 6 dicembre 1996, n. 79 - Titolo III, la quale stabiliva che "I versamenti contributivi vanno effettuati mensilmente entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i correlativi pagamenti disposti".
Termine unico di scadenza - In presenza di tali disposizioni, l'Istituto ha adottato quale unico termine di scadenza dei versamenti contributivi quello previsto dalla legge, cioè, appunto, quello di cui al citato art.22.
Innovazione legislativa - Per garantire l'uniformità normativa e concentrare cosi in un'unica scadenza i termini entro i quali le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare i versamenti fiscali e contributivi, come già precisato, il legislatore è intervenuto appunto attraverso l'introduzione del comma bis all’art. 32 ter, che testualmente dispone:
- "Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. ... Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1° luglio 2011".
Ne consegue pertanto che, a decorrere dal 1° luglio c.a., per i versamenti contributivi in scadenza nel mese di luglio, è possibile effettuare il pagamento entro il giorno 16 e non più entro il giorno 15, sia per gli enti tenuti all'utilizzo dell'F24 ordinario che per quelli tenuti all'utilizzo dell'F24 enti pubblici.
La deroga - Stante quanto sopra, l’INPDAP, con la nota operativa n. 16 del 14 luglio 2011, specifica che:
- la deroga comprende tutti i versamenti di competenza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 effettuati successivamente al giorno 15 novembre e non oltre il 15 marzo 2011;
- la deroga è riferibile esclusivamente ai versamenti effettuati dagli enti tenuti all’utilizzo del modello F24 enti pubblici e non anche del modello F24 ordinario;
- la deroga al sistema sanzionatorio è riferibile esclusivamente alle ipotesi di omissione/ritardo e non anche alle ipotesi di evasione contributiva. In conclusione l’Istituto precisa che l’obbligo del versamento dei contributivi previdenziali è strettamente connaturato al momento dell’erogazione delle retribuzioni per cui i versamenti vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione.
Qualora la retribuzione sia corrisposta in mesi diversi da quelli di competenza, la contribuzione deve essere versata entro i primi 16 giorni del mese successivo a quello di emissione del mandato della retribuzione stessa.