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Premessa - I datori di lavoro che devono mettersi in regola con la contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per Rol o ex festività hanno tempo sino al 17 ottobre (il 16 cade di domenica). Se la contrattazione collettiva (di ogni livello) o le pattuizioni individuali non prevedono alcun termine per la fruizione dei permessi, non scatta l'obbligo della connessa contribuzione (INPS, messaggio del 13 luglio 2011, n. 14605).
Circolare n. 92 del 8 luglio 2011 - L’INPS, con circolare n. 92/2011 ha illustrato i criteri e le modalità che i datori di lavoro devono seguire nei casi di assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) o ex Festività non godute.
Integrazioni INSP - Con il messaggio n. 14605 del 13 luglio 2011, l’Ente previdenziale integra le istruzioni già fornite. In particolare:
natura della previsione - in ordine alla natura della previsione che regolamenta il termine di fruizione dei ROL e delle ex festività e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, si precisa che il riferimento può essere costituito dalla contrattazione collettiva nazionale, da quella di secondo livello nonché dalla pattuizione individuale.
obbligazione contributiva - in presenza di una tale previsione, l’obbligazione contributiva scadrà in coincidenza con il predetto termine mentre nel caso in cui né la contrattazione né le parti stabiliscano alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi possono essere liberamente gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva.
contribuzione già scaduta - con riferimento alla contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per ROL o ex Festività non godute, si precisa che la stessa potrà essere versata dai datori di lavoro – senza oneri accessori - con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo al corrente mese. A tal fine, l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute dovrà essere sommato alla retribuzione del mese in cui si effettua il pagamento.