Premessa - Al fine di rendere meno onerosi le pressanti norme introdotte dalla riforma Monti Fornero (D.L. 201/2011), la Legge di Stabilità (L. n. 228/2012) ha previsto il “cumulo gratuito” dei contributi. In particolare, tale meccanismo – chiamato anche “exit strategy” - consente di aggirare il divieto introdotto nel 2010 alla ricongiunzione gratuita dei contributi. In pratica, si tratta di una sorta di totalizzazione retributiva e consente di sommare i contributi pagati in diverse gestioni previdenziali, del privato e del pubblico, per maturare una pensione senza alcun onere. La novità è concessa agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e gli iscritti alla gestione separata dell’INPS, oltre che gli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex INPDAP, ex ENPALS, Fondo volo, elettrici, telefonici, ecc.). Unica eccezione si ha per gli iscritti alle casse private e privatizzate che rimangono fuori. Ma vediamola più da vicino.
Rispristino posizione contributiva – La prima novità del cumulo gratuito è l’abrogazione della L. n. 322/58 che consentiva agli iscritti alle ex casse dell'ex INPDAP, cessati da lavoro senza diritto alla pensione, di spostare i propri contributi al FPLD INPS. La suddetta abrogazione ha diverse conseguenze nei confronti dei lavoratori:
- iscritti all'ex Ctps: non ha alcuna conseguenza. Anche se sono cessati dal servizio prima del 31/7/10 senza diritto alla pensione, perché a loro si applicava d'ufficio la costituzione della posizione assicurativa (è un diritto non soggetto a decadenza);
- iscritti a Cpdel, Cpug, Cpi, Cps: ha la conseguenza di non riconoscere più la costituzione della posizione contributiva all'Inps a coloro che non hanno presentato la domanda entro il 30 luglio 2010 (cioè prima dell'abrogazione della Legge n. 322/58). Si tratta di quasi la totalità dei casi, poiché era consuetudine dei lavoratori presentare quest'istanza in sede di domanda di pensione.
Recesso dalla ricongiunzione - Altra novità importante riguarda la possibilità di recedere dalla ricongiunzione con restituzione degli oneri pagati. Tale facoltà può essere esercitata purché siano rispettate quattro condizioni: che riguardi domande presentate tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013; che sia richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2013, ossia entro e non oltre il 31 dicembre 2013; che contestualmente sia accompagnata dalla presentazione della domanda di costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ovvero della domanda per il nuovo cumulo; che (la ricongiunzione) non abbia già comportato la liquidazione della pensione. In caso di decesso del lavoratore interessato, la facoltà può essere esercitata dai suoi superstiti.
Il cumulo gratuito - Passiamo ora alla vera novità introdotta dalla Legge di Stabilità: la “exit strategy”. Il cumulo gratuito può essere esercitato purché: chi la richiede non sia già titolare di pensione e non abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate; riguarda “tutti e per intero” i periodi contributivi che risultano nelle gestioni assicurative coinvolte nel cumulo, a patto che non siano coincidenti (se per l'anno 1980 risultano versati contributi in più gestioni, il cumulo può tenerne conto una sola volta: tale anno, cioè, non avrà valore doppio).
Rinuncia alla totalizzazione contributiva – Quarta e ultima novità riguarda i lavoratori che hanno la facoltà di chiedere la pensione secondo il nuovo cumulo, qualora abbiano già presentato la domanda di totalizzazione contributiva. Tale facoltà può essere esercitata sempreché: attestino di aver presentato domanda di pensione in totalizzazione prima del 1° gennaio 2013 e con il relativo procedimento non ancora concluso all'atto della rinuncia; siano in possesso dei requisiti e presentare domanda di accesso al nuovo cumulo. In caso di decesso del lavoratore interessato, la facoltà può essere esercita dai superstiti.
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