18 aprile 2013

Contributo addizionale ad ampio raggio

Il contributo addizionale dell’1,4% è dovuto sia in caso di somministrazione a termine che in caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 15 di ieri, ha chiarito che il contributo addizionale introdotto dalla Riforma Fornero (art. 2, c. 28, L. n. 92/2012), pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è dovuto sia nell’ambito della somministrazione a termine e sia in caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.

Il quesito – L’Assosomm ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, c. 28, L. n. 92/2012 (Riforma del lavoro) afferente al contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”. In particolare, è stato chiesto se possono ritenersi esclusi dal versamento del predetto contributo anche i lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché i lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine.

Contributo addizionale – Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, introdotto dalla Riforma Fornero, si applica ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato ed è pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il M.L.P.S., analizzando il dettato normativo contenuto nell’art. 2, c. 28 della L. n. 92/2012, chiarisce che con la terminologia “lavoro subordinato non a tempo indeterminato” il Legislatore non si riferisce soltanto al contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001, ma a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro subordinato rispetto alla quale è individuata la data di cessazione del rapporto stesso. Pertanto, il contributo risulta applicabile - ad esempio - nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a termine. In quest’ultima ipotesi, tra l’altro, va evidenziato che l’art. 2, c. 39, della L. n. 92/2012 prevede, a partire dal 2014, per le agenzie autorizzate allo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro, una riduzione pari all’1,4% dell’aliquota contributiva da versare ai sensi dell’art. 12, c. 1, del D.Lgs. n. 276/2003, passando dal 4% al 2,6% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l’esercizio dell’attività di somministrazione.

Esclusi dal versamento – Non sono tenuti al versamento del contributo in commento i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze: lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; agli apprendisti; ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

Risposta del M.L.P.S. – La risposta del Ministero del Lavoro è negativa. Infatti, nell’ambito della somministrazione a termine è dovuto il contributo in questione. E non solo. Ciò vale anche in caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy