Premessa – Il datore di lavoro è esonerato dal versare il contributo d’ingresso ai lavoratori collocati in mobilità, se ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito. Infatti, l’istituto della ristrutturazione del debito è assimilabile all’ipotesi introdotta nella Legge Fallimentare (art. 3, c. 3, della L. n. 223/1991). A precisarlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 34/2013.
Il quesito - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL ha avanzato richiesta di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, c. 3, L. n. 223/1991, nella parte in cui dispone l’esenzione, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, dal versamento del contributo d’ingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 4, della citata Legge. In particolare, è stato chiesto di sapere se anche l’ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito stipulato ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare, da imprese che nel corso del trattamento di CIGS abbiano necessità di attivare la procedura di mobilità di cui all’art. 4 della L. n. 223/1991 possa essere assimilata alle fattispecie previste dall’art. 3, c. 3 citato, ai fini dell’esenzione dal versamento contributivo in esame.
Accordi di ristrutturazione dei debiti – In via preliminare, il MLPS richiama la disciplina afferente agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis, della Legge Fallimentare. In particolare, al c.1 della menzionata norma viene stabilito che “l’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei [...]”. Tale accordo, che viene pubblicato nel registro delle imprese, acquisisce efficacia dal giorno della sua pubblicazione; da tale data, fino ai successivi 60 giorni, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati.
La risposta del MLPS - La risposta del Ministero del Lavoro al quesito posto è affermativa. Infatti, l'accordo di ristrutturazione del debito appare configurare uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale, con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo. Ciò in quanto entrambe le procedure trovano fondamento in una situazione di crisi dell’impresa, sfociando in una proposta di ripartizione del debito che coinvolge direttamente i creditori. Alla luce di quanto su esposto, il MLPS ritiene possibile una “assimilazione” del nuovo istituto a quelli di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 223/1991 ai fini dell'esonero dal versamento del contributo di ingresso, atteso peraltro che tale esonero svolge, in tutte le ipotesi contemplate, la finalità di non incidere ulteriormente sulle situazioni di crisi delle imprese.
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