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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 28 del 14 novembre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà previsto dall’art. 5, c. 5 e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 e SMI. In particolare, il testo della Circolare – che annulla e sostituisce la n. 26 - dopo aver dettagliatamente illustrato i diretti beneficiari del contributo, si è focalizzato sui relativi controlli che la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) deve effettuare ai fini della corretta fruizione dell’agevolazione.
In particolare, viene chiarito che qualora l’azienda licenziasse o mettesse in mobilità i lavoratori in solidarietà, perderebbe il contributo esclusivamente “in relazione ai dipendenti licenziati”, e non a tutti quelli in solidarietà come precedentemente previsto.
Inoltre, quanto al trasferimento di un ramo d’azienda, viene eliminato l’obbligo da parte della azienda acquirente di presentare una istanza alla DTL competente, contente la richiesta di voler portare a naturale conclusione la solidarietà, a patto che avesse sottoscritto un nuovo accordo sindacale.
(prezzi IVA esclusa)