Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 26/2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà previsto dall’art. 5, c. 5 e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 e smi. In particolare, il testo della circolare dopo aver dettagliatamente illustrato i diretti beneficiari del contributo, indica la procedura di concessione ed erogazione dello stesso e i relativi controlli che la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) deve effettuare ai fini della corretta fruizione dell’agevolazione
La normativa – Il contributo in commento, che trae origine dall’art. 5, c. 5 del D.L. n. 148/1993 (convertito nella L. n. 236/1993) recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, prevede in favore delle imprese le quali stipulino contratti di solidarietà, un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario, per un periodo massimo di due anni. L’agevolazione, in sostanza, è volta ad evitare o ridurre le eccedenze di personale o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Campo di applicazione – In particolare, il suddetto contributo di solidarietà è riservato:
• alle imprese con oltre 15 dipendenti, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991 ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
• alle imprese che abbiano almeno due dipendenti, e non un numero superiore a 15, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 1, D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984;
• alle imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Resta fermo l'obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di 15 dipendenti, di avviare la procedura di cui all'art. 24 della L. n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti;
• alle imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali.
Requisiti – Affinché gli interessati possano accedere al contributo, devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell'inizio del regime di solidarietà; requisito, questo, che dovrà poi essere verificato dalla Direzioni Territoriali del Lavoro. Al riguardo, la circolare ministeriale rammenta che anche ai lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e agli apprendisti si può applicare il regime di solidarietà e corrispondere il relativo contributo per tutta la durata del regime di solidarietà. Mentre per le imprese artigiane il contributo può essere erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.
Interruzione e ripresa contributo – Per le imprese, dopo aver utilizzato il contributo in maniera continuativa per 24 mesi, l’interruzione necessaria non dovrà essere inferiore a un mese. Inoltre, dopo l’utilizzo della solidarietà per i primi di due anni (con accordo sindacale che preveda l’intero periodo di utilizzo) e dopo l’interruzione di cui sopra, l’eventuale prosecuzione di altri dodici mesi (nel quinquennio) deve essere preceduta, per le imprese con oltre 15 dipendenti, dalla riapertura delle procedure di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991. In tali casi, sarà comunque necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo verbale di accordo sindacale, che contempli anche la necessità dell’esubero.
Presentazione istanze – Per quanto concerne la presentazione dell’istanza, l’impresa che richiede il contributo di solidarietà deve presentarla, in duplice copia, di cui una in bollo, alla D.T.L. competente. Le istanze, in particolare, vengono vagliate seguendo l’ordine cronologico di presentazione presso la D.T.L., dato quindi dal protocollo di entrata presso le stesse. La D.T.L. competente, inoltre, deve compiere: la verifica iniziale di legittimità della documentazione presentata; la verifica delle cause del manifestarsi dell'eccedenza di personale, presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo e infine l’accertamento, con cadenza trimestrale, sull’effettiva riduzione dell'orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati.
Licenziamenti – Infine, durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell’impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l’azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione a tutti i dipendenti in solidarietà, ancorché anticipata agli stessi.