Adempimento in vista per i C.d.L. Infatti, il
16 aprile 2015 scade il termine per il versamento della I rata del contributo soggettivo 2015. Dal 1° gennaio 2013, il Regolamento dell’Enpacl prevede che il contributo soggettivo dovuto all'Ente sia calcolato al
12% del reddito professionale prodotto nell'anno precedente, con un contributo minimo pari a 2.062 euro (anno 2014). Il contributo soggettivo è rapportato a mese, in relazione al periodo di effettiva iscrizione nell'anno solare.
Inoltre, si rammenta che non è consentito utilizzare la procedura dei versamenti spontanei in acconto per il pagamento delle rate del contributo soggettivo minimo, in scadenza il 16 aprile e il 16 giugno 2015.
Termini di versamento – Ricordiamo brevemente che l’importo minimo viene riscosso in quattro rate, alle seguenti scadenze: 16 aprile; 17 giugno; 16 settembre; 18 novembre. La dichiarazione del reddito professionale invece dovrà essere resa entro il 16 settembre 2015.
Contributi ridotti – Sono previsti, inoltre, possibili modalità di riduzione al 50% della contribuzione soggettiva in favore dei pensionati iscritti e dei neoiscritti infra-trentacinquenni. Per quest’ultimi, quindi, gli importi minimi e massimi sono pari a euro
1.031 ed euro
5.763.
Modalità di versamento - Per il versamento l’iscritto può utilizzare:
• la Enpacl Card, senza alcuna commissione. È possibile usare la Enpacl Card anche per pagamenti rateali;
• le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a carico;
• il servizio bancario telematico “home banking”, digitando nell'apposito campo il numero del M.Av. da pagare;
• la stampa del M.Av, ai fini dell’utilizzo degli sportelli bancari in tempo utile.
È possibile utilizzare, in alternativa, il modello F24 ordinario. In tal caso, la funzione on line fornisce i dati necessari alla compilazione del modello stesso.
Sanzioni – È estremamente importante che l’iscritto rispetti il termine di scadenza. Il ritardo dei versamenti, infatti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di previdenza e assistenza. L’importo, in particolare, si modifica a seconda se il contributo viene ottemperato prima o dopo il novantesimo giorno dalla scadenza (16 aprile 2015).
Nel primo caso, l’importo sarà pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di due punti percentuali, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento.
Se, invece, il CdL provvede al pagamento oltre il novantesimo giorno da ciascuna scadenza, è tenuto a versare, oltre alla quota capitale, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di cinque punti percentuali, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento.