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Premessa – Disco verde per il rimborso dei contributi di malattia corrisposti dai datori di lavoro, con conseguente esonero da parte dell’INPS, in data anteriore al 1° maggio 2011. A tal fine, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere apposita istanza all’INPS, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando l’apposita sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “versamenti F24”. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 17197/2013 illustrando i criteri per la gestione dei rimborsi della contribuzione in argomento.
Normativa – In particolare stiamo parlando delle modifiche introdotte dall’art. 18, c. 16 del D.L. n. 98/2011 (convertito nella L. n. 111/2011) all’art. 20, c. 1 del D.L. n. 112/2008 in materia di trattamento economico di malattia. In particolare, tre sono le novità introdotte per effetto di tale norma: a decorrere dal 1° maggio 2011, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, sono obbligati a versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità di malattia; l’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia in favore dei datori di lavoro che abbiano corrisposto un trattamento economico, sostitutivo dell’indennità giornaliera di malattia erogata dall’Istituto, in quanto a ciò tenuti da una norma di legge o dalla contrattazione collettiva, trova applicazione fino al 30 aprile 2011; la contribuzione comunque versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011, dai datori di lavoro che abbiano assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia, è irripetibile e come tale non suscettibile di rimborso.
La Corte Costituzionale – Tuttavia, a seguito di numerose perplessità sia di carattere ermeneutico che inerenti a taluni profili di legittimità della norma, la Corte Costituzionale (sentenza n. 82/2013) si è pronunciata in merito, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, c. 1, secondo periodo, del DL n. 112/2008. Pertanto, la contribuzione di malattia versata - relativamente i periodi anteriori al 1° maggio 2011 - dai datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia, è suscettibile di ripetizione, ai sensi delle disposizioni contenute nell‘art. 2033 cod.civ. (indebito oggettivo), nei limiti del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.
Il rimborso – Partendo dal presupposto che la contribuzione di malattia suscettibile di rimborso è quella versata per i periodi anteriori alla data del 1° maggio 2011, i legittimati a chiedere il rimborso sono i datori di lavoro che, in tali periodi, hanno contestualmente assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’INPS, di primo ovvero secondo livello. Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno trasmettere apposita istanza, specificando, in particolare: la normativa di legge, ovvero la disposizione del contratto collettivo applicato, in base alla quale l’istante ha corrisposto ai propri dipendenti un trattamento economico, sostitutivo dell’indennità di malattia; gli importi dettagliati delle somme mensilmente versate a titolo di contribuzione di malattia e i periodi ai quali si riferiscono i versamenti. La domanda, corredata dagli elementi richiesti, dovrà essere veicolata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando l’apposita sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “versamenti F24”. Successivamente, le Sedi - verificata la sussistenza in capo ai richiedenti del diritto alla ripetizione dei contributi versati - provvederanno alla esatta quantificazione delle somme da rimborsare. Al riguardo, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che il diritto al rimborso dei contributi in argomento è soggetto al termine decennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2946 cod. civ.; mentre non sono rimborsabili i contributi di malattia per i quali il richiedente, prima dell’entrata in vigore dell’art. 20, co. 1, D.L. n. 112/2008, sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, al relativo versamento. Non verranno rimborsati invece, i periodi in cui risulti che il datore di lavoro ha posto a conguaglio importi a titolo di indennità di malattia anticipate per conto dell’Istituto.