12 marzo 2012

Conversione del contratto: Condannato il datore di lavoro

Possibile applicare il Collegato Lavoro anche ai ricorsi già depositati in Cassazione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3305 del 2 marzo 2012, ha affermato che in caso di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento calcolato su parametri più convenienti ovvero un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione percepita.

La vicenda – La vicenda riguarda un’azienda che ha chiesto di poter risarcire il dipendente che aveva ottenuto la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, applicando i più convenienti parametri fissati dal Collegato Lavoro (L. n. 183/2010).

La legittimità costituzionale – Al riguardo, la Corte di Cassazione ha confermato che per quanto concerne l’applicabilità dell’art. 32, c. 5 e 7, della L. n. 183/2010, anche ai giudizi di legittimità, la stessa si era già pronunciata con ordinanza n. 2112 del 28.1.2011 e, proprio sulla scorta di tale assunto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 303/2011 ha poi ammesso la rilevanza, anche se non la fondatezza, della prospettata questione di legittimità costituzionale. Tuttavia, pur essendo la citata sentenza della Corte costituzionale vincolante solo nel giudizio a quo, in quanto si tratta di pronuncia di rigetto, restano insuperate le considerazioni svolte dalla citata ordinanza n. 2112/2011. Orbene, per quanto il tenore testuale dell’art. 32, c. 5, della L. n. 183/2010 evochi attività proprie della sede di merito e non di quella di legittimità, nondimeno escludere il giudizio di cassazione alla sfera di operatività della norma in discorso equivarrebbe a discriminare irragionevolmente tra loro situazioni, pur analoghe, in base alla circostanza della pendenza della lite in una fase piuttosto che in un’altra, assoggettando le parti del rapporto di lavoro ad un regime risarcitorio diverso a seconda che i processi pendano in 1° o 2° grado oppure innanzi la Corte di Cassazione.

Conclusioni – In conclusione, la Corte di Cassazione ribadisce che il combinato dei c. 5 e 7 dell’art. 32, della L. n. 183/2010 è applicabile anche in sede di legittimità. Pertanto, l’azienda dovrà corrispondere al lavoratore un’indennità compresa tra il 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione percepita.

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