6 febbraio 2013

Coop. Quando i soci sono sospesi dal lavoro?

Il regolamento interno della Coop. può prevedere dei casi di sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 1/2013, ha chiarito che il Regolamento interno delle cooperative può prevedere la sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori a condizione che le cause siano specificatamente individuate unitamente alla individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale.

Il quesito
– L’Associazione Generale Cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno presentato istanza d’interpello in merito alla possibilità che il regolamento interno, approvato dall’assemblea di una cooperativa ex art. 6, L. n. 142/2001, contempli l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori.

Il regolamento – La disciplina del rapporto di lavoro instaurato con il socio lavoratore è contenuta nella L. n. 142/2001, così come modificata dalla L. n. 30/2003. Quest’ultimo, attraverso la propria adesione, stabilisce con la cooperativa un ulteriore rapporto giuridico, ovvero un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, l’attribuzione al socio lavoratore dei diritti e delle libertà negoziali, derivanti dal rapporto di lavoro comporta il riconoscimento alla cooperativa della qualità di datore di lavoro e al contempo risulta finalizzata a garantire le tutele minime poste a presidio del socio stesso.

Risposta del M.L.P.S.
– Per rispondere al quesito posto, il M.L.P.S. fa esplicito riferimento all’art. 6, c. 1 lett. d), della L. n. 142/2001 che attribuisce all’assemblea la facoltà di deliberare all’occorrenza un piano di crisi aziendale, volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, mediante il quale stabilire “la possibilità di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi”. Quindi, in tali casi, il regolamento interno potrebbe prevedere l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro, dunque della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti. A conferma di ciò, è possibile richiamare l’art. 1, c. 2 lett. d), della L. n. 142/2001 in cui si stabilisce che i soci lavoratori “mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”. In ogni caso, è comunque necessario che le cause legittimanti la sospensione temporanea dell’attività, per le quali non è presentata richiesta di ammortizzatori sociali, siano specificatamente individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo statuto. Infine, conclude il Ministero del Lavoro, è di fondamentale importanza che nell’ambito del regolamento interno siano declinate inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale.
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