20 febbraio 2016

CU 2016: compilazione del quadro CT

Sostituti d’imposta obbligati ed esonerati dalla compilazione del quadro CT

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Con l’approssimarsi della scadenza per l’invio della nuova Certificazione Unica che, lo ricordiamo, da quest’anno si sdoppia, appare opportuno capire quando va compilato il quadro CT, che serve per comunicazione all’Agenzia delle Entrate i dati necessari alla trasmissione del modello 730/4. Fino al 2014, i sostituti d’imposta hanno utilizzato per la comunicazione da inviare entro il 31 marzo, il modello CSO, “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4”, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 23840 del 22 febbraio 2013).
Dal 2015, invece, per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni fiscali (art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 175/2014), sono stati disposti:
• una nuova scadenza del 7 marzo (anziché del 31 marzo) per la comunicazione telematica da parte dei sostituti d’imposta, tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, dell’utenza telematica da utilizzare ovvero l’intermediario presso il quale inviare i Modelli 730-4;
• l’invio delle informazioni per la ricezione telematica dei dati contenuti nei Modelli 730-4 unitamente alla nuova Certificazione Unica che il sostituto d’imposta deve inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il medesimo termine (7 marzo).
Ma andiamo a capire chi è tenuto alla compilazione di tale quadro e chi ne è invece esonerato.
Campo di applicazione – Ebbene, se c’è almeno una certificazione di reddito di lavoro dipendente, il quadro CT:
deve essere sempre allegato se il Sostituto d’imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO. In questo caso, va compilato in tutte le diverse forniture all’interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente;
non deve essere allegato se il Sostituto d’imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO.
In sostanza, va compilato:
• dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
mentre, non va compilato:
• dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
• in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.
Attenzione. Se l’azienda o l’intermediario abilitato inviano un Quadro CT non dovuto, ovvero omettono l’invio, qualora obbligati, del Quadro CT, entrambe le modalità di invio saranno motivo di scarto di tutte le certificazioni (sia lavoro dipendente/assimilato che autonomo) contenute nell’intera Comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta.
Struttura quadro CT - Il Quadro CT, analogamente al modello CSO, si articola in 3 sezioni:
1. “Dati del sostituto d’imposta richiedente”;
2. “Sezione A - Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all’indirizzo telematico del sostituto” (compilazione alternativa alla compilazione della sezione B);
3. “Sezione B - Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico dell’intermediario incaricato” (compilazione alternativa alla sezione A).
Nella prima sezione devono essere indicati il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica per consentire all’Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.
Con la compilazione della “Sezione A” il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica. Qui il sostituto deve barrare la casella se è un utente Fisconline; se, invece, è un utente Entratel deve indicare la propria utenza telematica nel riquadro “codice sede Entratel”.
Con la compilazione della “Sezione B” invece, i sostituti d’imposta possono richiedere che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico Entratel dell’intermediario abilitato prescelto.
In particolare, il sostituto deve indicare:
• nella colonna 1 il codice fiscale dell’intermediario delegato per la ricezione dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
• nella colonna 2 il corrispondente “codice sede Entratel“ dell’intermediario;
• nella colonna 3 il numero di cellulare dell’intermediario;
• nella colonna 4, l’indirizzo di posta elettronica dell’intermediario per permettere all’Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei Modelli 730-4.
In questa sezione è presente il riquadro riservato alla firma del sostituto d’imposta delegante.
La sezione B deve essere compilata da ciascuna società del gruppo che intenda far pervenire i modelli 730-4 presso l’utenza telematica della società abilitata alla trasmissione telematica per conto delle altre società appartenenti allo stesso gruppo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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