Una novità che riveste notevole importanza nell’ambito dei “Dati Anagrafici” da indicare nel modello CU 2016, ed in particolare nel quadro riservato ai “percipienti esteri”, riguarda il campo 43 (di nuova istituzione) che va barrato in presenza di soggetti di cui all’art. 24, comma 3-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (non residenti Schumacker).
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quando va barrato.
Non residenti Schumacker - L’art. 7 della L. n. 161/2014 (Legge Europea bis 2013) ha introdotto il nuovo co. 3–bis all’art. 24 del D.P.R. 917/1986, estendendo le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia.
Le condizioni previste sono le seguenti:
• che i soggetti non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
• che i soggetti non residenti siano fiscalmente residenti in Paesi UE o SEE;
• e che i soggetti non residenti non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali.
Per verificare la sussistenza della condizione che prevede la produzione di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia:
• si dovrà far riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza;
• sottrarre da tale ammontare i redditi prodotti in Italia che siano stati tassati sia in Italia che nello Stato di residenza.
Cosi facendo, ossia eliminando dal reddito complessivo i redditi prodotti in Italia che siano stati tassati sia in Italia che nello Stato di residenza, si “facilita”, per così dire, il superamento della condizione in questione, tenendo conto che i medesimi redditi andranno indicati al numeratore del rapporto precedentemente indicato.
L’art. 2 del D.M. 21.09.2015 disciplina le modalità di comunicazione dell’agevolazione in questione all’eventuale sostituto d’imposta.
In particolare, ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d'imposta degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni dall’imposta lorda nonché delle detrazioni per carichi di famiglia:
• i titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 la sussistenza delle condizioni necessarie.
Nella suddetta dichiarazione si dovrà indicare:
a) lo Stato nel quale si ha la residenza fiscale;
b) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.
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