4 marzo 2016

CU 2016: ultimi giorni per l’invio del mod. “Ordinario”

C’è tempo fino a lunedì prossimo per consegnare il modello “Ordinario” della CU

Autore: Daniele Bonaddio
Consegnato al contribuente il modello “Sintetico” della Certificazione Unica (il termine è scaduto il 29 febbraio u.s.) è giunto il momento per i sostituti d’imposta di inoltrare telematicamente il modello “Ordinario” delle Certificazioni all’Agenzia delle Entrate (l’ultimo giorno utile è il 7 marzo p.v.).
L’obbligo di trasmettere telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la Certificazione Unica entro il 7 marzo, trova la propria giustificazione nel Mod. 730 che dallo scorso anno è divenuto precompilato. A partire dal periodo d’imposta 2014 (e quindi anche per il 2015) l’Amministrazione Finanziaria dovrà, infatti, fornire ai contribuenti, ove possibile, la dichiarazione dei redditi (Mod. 730) che riporterà i dati fiscali necessari per la liquidazione di eventuali imposte a debito o a credito.
Quindi, per poter consentire all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione del contribuente entro il 15 aprile di ciascun anno il nuovo Modello 730 precompilato, i dati delle Certificazioni Uniche devono essere comunicati entro la predetta data, in quanto propedeutici all’emissione delle dichiarazioni stesse.

Proroga per gli autonomi - La scadenza interessa esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il Mod. 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), atteso che questi ultimi possono essere dichiarati– così come per lo scorso anno - anche dopo il 7 marzo 2016senza l’applicazione di sanzioni, ossia entro il termine per la presentazione del modello 770 (1° agosto 2016).
È bene tenere presente che l’invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce l’obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno (scadenza che slitta al 1° agosto 2016 in quanto cade di domenica). Infatti, al fine di evitare una duplicazione di informazioni, e per rispondere all’esigenza di semplificazione da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, il Modello 770/2016 è composto dei soli quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) e non contiene più i dati di dettaglio delle singole Certificazioni Uniche le quali sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate autonomamente.

Ciò in considerazione del fatto che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 953 della L. n. 208/2015) equipara “a tutti gli effetti” le trasmissioni telematiche dei dati contenuti nelle CU alla esposizione dei medesimi nella dichiarazione dei sostituti d’imposta. Dunque, i due adempimenti non possono più essere considerati alternativi atteso che le informazioni contenute nella Certificazione Unica non sono più ricomprese nel Modello 770.

Termini e modalità di presentazione - Dallo scorso anno il flusso dei dati deve essere effettuato esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate:
direttamente;
• tramite un intermediario abilitato;
secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.
Laddove il sostituto d’imposta si avvale di un intermediario abilitato, quest’ultimo dovrà consegnare al cliente:
1. l’impegno a trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche, precisando se le stesse sono state predisposte dal sostituto o sono state predisposte da lui stesso;
2. le Certificazioni Uniche trasmesse entro 30 giorni dal termine previsto per l’invio telematico (il Frontespizio, l’eventuale Quadro CT, le Certificazioni Uniche 2016);
3. copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento.

Attenzione. L’intermediario dovrà conservare copia delle Certificazioni Uniche trasmesse, da poter eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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