Scade oggi 14 marzo 2016, l’ultimo giorno utile in favore dei sostituti d’imposta per poter eventualmente reinoltrare all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche corrette, in precedenza presentate entro il 7 marzo 2016. La scadenza, si badi bene, è di assoluta importanza poiché laddove il sostituto si accorgesse di aver per esempio omesso un dato e voglia porvi rimedio, può farlo entro oggi senza sanzioni (la data, in realtà, era posta al 12 marzo 2016, ma essendo sabato slitta al lunedì successivo).
Quindi, appare opportuno prestare particolare attenzione a tale aspetto, in quanto le sanzioni che ne scaturiscono in caso di certificazione omessa, tardiva o errata, sono piuttosto pesanti.
Si ricorda, infatti, che dal 1° gennaio 2016 gli operatori del settore dovranno fare i conti con il “nuovo” regime sanzionatorio, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015. Tale articolato ha introdotto nell’ambito dell'art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/1998, nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di Certificazione Unica. In particolare, le novità sono due:
1. è stato previsto un limite massimo di sanzione fissato a 50.000 euro per sostituto d'imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro in deroga a quanto previsto dall'art.12 D.Lgs.472/1997;
2. è stato disposto che se la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal 7 marzo di ogni anno, la sanzione è ridotta ad un terzo (33,33 euro) con un massimo di 20.000 euro.
Rimane ferma invece, come per lo scorso anno, la sanzione di € 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.
È bene tenere presente che, anche per quest’anno, non vi è la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso nel caso di omissioni o errori nell’invio.
Da notare che la predetta scadenza non interessa i redditi non dichiarabili mediante il Mod. 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), atteso che questi ultimi possono essere dichiarati – così come per lo scorso anno - anche dopo la predetta data senza l’applicazione di sanzioni, ossia entro il termine per la presentazione del Modello 770 (1° agosto 2016).
Inoltre, l’invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce l’obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno (scadenza che slitta al 1° agosto 2016 in quanto cade di domenica). Infatti, al fine di evitare una duplicazione di informazioni, e per rispondere all’esigenza di semplificazione da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, il Modello 770/2016 è composto dei soli quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) e non contiene più i dati di dettaglio delle singole Certificazioni Uniche le quali sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate autonomamente.
Ciò in considerazione del fatto che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 953 della L. n. 208/2015) equipara “a tutti gli effetti” le trasmissioni telematiche dei dati contenuti nelle CU alla esposizione dei medesimi nella dichiarazione dei sostituti d’imposta. Dunque, i due adempimenti non possono più essere considerati alternativi atteso che le informazioni contenute nella Certificazione Unica non sono più ricomprese nel Modello 770.
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