18 luglio 2013

D.L. lavoro. Quando non si applica la conciliazione?

Introdotti tre nuovi casi dove non si applica la procedura di conciliazione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Tra i numerosi interventi apportati alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) in tema di “flessibilità in entrata”, il D.L. lavoro (D.L. n. 76/2013) trova spazio anche per alcune modifiche alla procedura conciliativa preventiva avanti la DTL, da eseguire prima di intimare un licenziamento per GMO (c.d. licenziamento per motivi economici). Vediamoli nel dettaglio.

La conciliazione – L’iter conciliativo, modificato di recente dalla Riforma Fornero, prevede innanzitutto che il datore di lavoro invii alla DTL del luogo ove il lavoratore presta la sua opera e al lavoratore (per conoscenza) una comunicazione preventiva. Tale comunicazione dovrà contenere: la dichiarazione del datore che intende procedere a licenziamento per GMO; l’indicazione dei motivi di licenziamento; l’indicazione di eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore. Successivamente, la DTL convoca le parti entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta e tenta la conciliazione. La conciliazione può avere esito negativo o positivo: nel primo caso, dopo 20 giorni il datore di lavoro può comunque comunicare il licenziamento al lavoratore; nel secondo caso invece, si ha la soluzione conservativa del posto di lavoro in base all’accordo oppure la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In tal caso il lavoratore ha diritto all’ASpI. Un incentivo alla conciliazione è dato dal fatto che la risoluzione consensuale raggiunta all’interno della procedura dà diritto al lavoratore di percepire l’ASpI, che altrimenti non sarebbe dovuta.

Le novità – Le novità in tema di conciliazione sono contenuti nell’art. 7, c. 4 del D.L. n. 76/2013, il quale precisa che d’ora in avanti ci sono tre casi in cui la procedura di conciliazione non si applica, ossia:
1. licenziamento per superamento del periodo di comporto, cioè la durata massima di assenza per malattia;
2. licenziamento per cambio di appalto qualora i lavoratori vengano assunti dall’azienda che subentra nell’appalto in applicazione della clausola sociale;
3. chiusura dei cantieri e la fine dei lavori nel settore edile.

Infine, il decreto del governo disciplina le conseguenze in caso di mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione: la nuova norma prevede che da tale circostanza il giudice possa desumere argomenti di prova, ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Si vuole così rafforzare lo strumento obbligatorio di conciliazione preventiva per i licenziamenti introdotto dalla riforma Fornero, in un'ottica di deflazione del contenzioso in materia.

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