Premessa – L’INPS passa alla fase di recupero dell’addizionale INAIL dovuto l’anno scorso dalle aziende agricole per la copertura del danno biologico. In particolare, il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza del 3° trimestre 2013, mediante il modello F24. A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 105 di ieri.
Il danno biologico – La tutela del danno biologico è stata introdotta nell'ambito della riforma dell'Inail operata dal D.Lgs. n. 38/2000 e opera in ogni settore produttivo, compreso quello agricolo. Lo scopo è quello di tutelare tutti i lavoratori dal danno biologico inteso come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale della persona”. A tal fine, il datore di lavoro dovrà corrispondere una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi, la cui misura è opportunamente determinata annualmente con decreto ministeriale.
Addizionale INAIL – Al riguardo, si rammenta che il decreto ministeriale del 16 aprile 2013 ha fissato l’onere per la copertura del danno biologico in agricoltura per l’anno 2012. Tale recupero, dovuto dai lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è stato fissato nella seguente misura: aumento dello 0,16% del contributo assicurativo 2012. Pertanto, l’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
Riscossione - Come precisato in premessa, il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza del 3° trimestre 2013, tramite lo stesso modello F24, nel seguente modo:
- addizionale oneri danno biologico sul contributo assistenza infortuni sul lavoro (0,0162%);
- addizionale oneri danno biologico sul contributo addizionale assistenza infortuni sul lavoro (0,0050%).
Infine, si precisa che al recupero non verranno applicate somme aggiuntive.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata