6 novembre 2015

Datori iscritti alle Gestioni pubbliche: come chiedere lo sgravio triennale?

Fornite le istruzioni operative in favore dei datori di lavoro iscritti alle Gestioni Pubblici Dipendenti per fruire dello sgravio contributivo triennale

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Con la Circolare INPS n. 178/2015, è stato sciolto ogni dubbio circa l’estensione del campo di applicazione dello sgravio contributivo triennale (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2015) anche ai datori di lavoro che – pur essendo tenuti all’assolvimento degli obblighi assicurativi verso le casse della Gestione Pubblici Dipendenti (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), hanno natura di soggetto privato. Con l’occasione, inoltre, l’Istituto previdenziale ha inteso ribadire che sono inclusi nell’agevolazione contributiva anche coloro i quali assumono lavoratori assicurati all’Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti (INPGI).


Alla luce di tali considerazioni, sono state fornite le istruzioni operative anche per i suddetti datori di lavoro per la corretta modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nell’UniEmens-ListaPosPA, sia per i periodi retributivi decorrenti da novembre 2015 sia per i periodi anteriori a tale data.


Attenzione. Non resta ancora molto tempo per poter usufruire del bonus contributivo, in quanto le assunzioni a tempo indeterminato dovranno avvenire entro la fine dell’anno (attualmente il Ddl Stabilità 2016 prevede l’estensione dello sgravio contributivo anche per il prossimo anno, ma in misura ridotta).


Ma vediamo ora nel dettaglio qual è la procedura che gli operatori del settore devono seguire per poter godere dell’incentivo in trattazione.


Codifica datori di lavoro UniEmens – Innanzitutto, i datori di lavoro devono richiedere all’Istituto previdenziale l’attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di: “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, Legge n. 190/2014”. Al riguardo, non è previsto un termine perentorio, ma la richiesta va fatta prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui s’intende esporre l’esonero medesimo.


Tale richiesta, in particolare, potrà essere effettuata avvalendosi della funzionalità “Contatti” dal cassetto previdenziale aziende selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale Legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione:


  • Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da Circolare n. 17/2015”.

In caso di esito positivo della richiesta, l’INPS attribuirà il predetto codice di autorizzazione dandone comunicazione al datore di lavoro mediante il cassetto previdenziale.


Istruzioni operative – Venendo ora alle istruzioni vere e proprie, l’INPS distingue in due tempi le modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens-ListaPosPA: ossia, periodi retributivi decorrenti da novembre 2015 ovvero precedenti a tale data.


Nel primo caso, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici esporranno nel flusso UniEmens, sezione “ListaPosPA”, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando:


  • l’elemento “imponibile” e l’elemento “contributo” della gestione pensionistica dell’elemento D0_DenunciaIndividualedella sezione PosPa.

In particolare, si precisa che nell’elemento “contributo” della “GestionePensionistica” deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.


I datori di lavoro che fruiscono del beneficio devono valorizzare nell’ambito della gestione pensionistica all’interno di “D0_DenunciaIndividuale”, l’elemento “RecuperoSgravi”, come di seguito indicato:


  • “AnnoRif”, indicare “AAAA”;
  • “MeseRif”, indicare “MM”;
  • “CodiceRecupero”, indicare “3” - “Esonero contributivo soglia mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
  • “Importo”, indicare ≤ a € 671,66

Sul punto, l’INPS tiene a specificare che l’agevolazione non concerne né la contribuzione ai fini del TFS/TFR (INADEL, ENPAS) né l’assicurazione sociale vita (gestione ENPDEP). Inoltre, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di € 22,08, corrispondente al massimale annuo suddiviso per 365.


Non bisogna dimenticare che i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici devono fruire del beneficio prioritariamente in relazione ai contributi relativi alla gestioni pensionistiche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) nei limiti della quota a carico del datore di lavoro e, solo in caso di successiva capienza in ordine al massimale mensile, in relazione alle “contribuzioni minori”, da versare alla competente Gestione INPS, per la quota residua, rispettando il limite complessivo mensile di € 671,66;


Differenti sono invece le modalità di esposizione dei dati relativi ai periodi retributivi da gennaio a novembre 2015. In quest’ultimo caso, secondo le modalità appena illustrate, occorre indicare tanti elementi quanti sono i periodi retributivi per i quali è necessario esporre i dati relativi all’esonero, avendo cura di indicare nell’elemento “MeseRif” il valore corrispondente al mese relativo al periodo retributivo di riferimento dell’esonero. L’elemento “RecuperoSgravi” va così valorizzato:


  • “AnnoRif”, indicare “2015”;
  • “MeseRif”, indicare “MM” (può assume valori da 01 a 12 ma in ogni caso deve essere minore o uguale al valore indicato in riferimento ad MM nell’elemento “AnnoMeseDenuncia” di Azienda;
  • “CodiceRecupero”, indicare “3” - “Esonero contributivo soglia mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
  • “Importo”, indicare “≤ a € 671,66”.

Infine, particolare è il caso in cui in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66. In quest’ultimo caso, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi indicando:


  • nell’elemento “CodiceRecupero”, il valore “4”, avente il significato di ”Conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti legge n.190/2014”, ferma restando la soglia massima di esonero contributivo da determinare in funzione dell’anno di riferimento e del mese di liquidazione delle retribuzioni.
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