Chi pensava di poter accaparrarsi dell’esonero contributivo triennale (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014) precostituendo in modo artificioso le condizioni richieste per poterne usufruire, si sbagliava di grosso.
Nei giorni scorsi, infatti, il Ministero del Lavoro ha messo in guardia il proprio personale ispettivo al fine di intraprendere un’azione ispettiva specifica finalizzata a identificare casi elusivi volti a beneficiare in maniera indebita della decontribuzione prevista dall’ultima Manovra Finanziaria.
Bonus assunzioni - La Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 118-124 ha introdotto un importante esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015”. L’incentivo, che ha una durata di 36 mesi dalla data di assunzione, è pari a un massimo di 8.060 euro su base annua. Uno dei requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione riguarda la condizione degli assunti, che nei sei mesi precedenti l’assunzione non devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Condotte irregolari - L’attività di verifica si è resa necessaria a seguito di alcune segnalazioni di imprese che, mediante un complesso meccanismo, hanno fruito in modo artificioso dell’esonero contributivo. L’anomalia rilevata prevedeva che le imprese committenti disdicevano contratti di appalto che interessavano numerosi lavoratori i quali, trascorso un periodo di almeno sei mesi in cui continuavano a prestare la medesima attività attraverso un contratto di somministrazione, venivano assunti a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, talvolta costituita appositamente, in modo tale da poter godere dei benefici introdotti dalla menzionata legge e garantire al committente notevoli risparmi.
Tale condotta, a detta del Ministero del Welfare, è assolutamente irregolare ed elusiva, in quanto viola i principi contenuti nella stessa Legge di Stabilità che finalizza il beneficio della decontribuzione previdenziale alla promozione di forme di occupazione stabile.
Quindi, al fine di evitare il suddetto raggiro è stato anche previsto che la decontribuzione non si applica se il neo assunto in realtà abbia avuto un contratto a tempo indeterminato con il datore di lavoro che richiede l’incentivo o con società collegate o controllate dallo stesso.
Le istruzioni operative per l’attività di verifica sono state inviate alle sedi interregionali e territoriali del lavoro.
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