L’indennità a titolo di risarcimento che il datore di lavoro deve erogare al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo non può essere inferiore alle 6 mensilità e superiore alle 36 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, indipendentemente dal fatto che il dipendente abbia prestato la propria attività lavorativa per meno di 3 anni. E’ quanto prevede il Decreto Dignità dopo la sua conversione in legge. Fanno eccezione i limitati casi di reintegra nelle ipotesi di licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e nei licenziamenti discriminatori e nulli. In fase di conversione, il Legislatore ha inoltre modificato l’importo da erogare se si opta per la soluzione bonaria con verbale di conciliazione.
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Decreto Dignità. Licenziamento e conciliazione (428 kB)
Decreto Dignità. Licenziamento e conciliazione - Lavoro e Previdenza n. 172 - 2018
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