Premessa – Il mese di maggio sorride ai dipendenti. Questi ultimi, infatti, potranno vedersi riconosciuto sia il beneficio economico degli 80 euro in busta paga sino a fine anno sia la tassazione agevolata (pari al 10%) sulle somme ricevute per incrementi di produttività. Misure, queste, rese possibili grazie alla pubblicazione in G.U. del Decreto-Irpef (D.L. n. 66/2014) e del Dpcm 19 febbraio 2014. Un doppio intervento, quindi, che dovrebbe dare un po’ di respiro alle famiglie italiane che tanto stanno risentendo della crisi economico che sta attraversando il nostro Paese. Vediamo nel dettaglio la natura e la compatibilità delle due agevolazioni.
Detassazione e bonus Irpef – Partiamo immediatamente col dire che le due agevolazioni hanno natura diversa: il bonus Irpef si presenta come un credito di imposta per il 2014 rivolta ai redditi di lavoro dipendente fino a 24mila euro (proporzionalmente ridotto per i redditi superiori a 24mila e fino a 26mila euro), mentre la detassazione è data da una tassazione agevolata e sostitutiva al 10% sulle retribuzioni corrisposte a fronte di incrementi della produttività/efficienza aziendale. Altra differenza è riscontrabile nelle condizioni per il riconoscimento delle due agevolazioni: senza entrare eccessivamente nel dettaglio, nel bonus Irpef è necessario che il reddito complessivo sia superiore alle detrazioni di lavoro dipendente e che il reddito complessivo del 2014 non superi i 26.000 euro; per la detassazione al 10% invece è necessario che il dipendente abbia conseguito un reddito non superiore a 40.000 euro e presuppone che le somme riconosciute in conseguenza dell'incremento di produttività aziendale siano previste in accordi collettivi di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, depositati in Dtl entro 30 giorni dalla stipula unitamente alla dichiarazione di conformità.
Cumulabilità – Ciò detto, è possibile affermare che il dipendente ha la possibilità di fruire di entrambe le agevolazioni, quindi sono cumulabili tra di loro. E non solo. Le somme derivanti dall’incremento della produttività, non entrano a far parte del reddito complessivo (condizione essenziale per fruire del bonus Irpef), in quanto subiscono una tassazione sostituiva (dell'Irpef e delle addizionali). In altri termini, un dipendente che nel 2014 usufruisce della tassazione al 10% sui premi di produttività, potrà godere dell’ulteriore agevolazione che le somme legate agli incrementi non concorreranno a formare il reddito complessivo da cui dipende, appunto, il diritto al bonus degli 80 euro mensili.
Compensazione esterna – Ricordiamo infine che l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 48/E/2014) ha pubblicato il tanto atteso codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. La compensazione da usare, in particolare, è quella “esterna”; quindi, i contribuenti che si avvalgono del modello F24 potranno compensare i debiti e i crediti nei riguardi anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, enti locali, ecc.).
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