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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 28 del 7 novembre 2014, ha chiarito che durante il primo anno di vita del bambino – in cui sussiste il divieto di licenziamento - la lavoratrice madre ovvero il lavoratore padre potranno presentare le “dimissioni” senza dare preavviso. Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni (L. n. 92/2012), come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse.
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