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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 35/2012, chiarisce che la validazione delle dimissioni presso la competente D.T.L., ovvero presso i Centri per l’Impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva, non sono immediatamente applicabili con riferimento al personale contrattualizzato delle università e, più in generale, delle pubbliche amministrazioni.
Il quesito – L’Università degli Studi di Firenze ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla problematica concernente l’applicabilità dell’art. 4, c. 16-22, L. n. 92/2012, afferente alla procedura di convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche nell’ipotesi in cui si tratti di prestazioni svolte alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. In particolare, è stato chiesto se a decorrere dall’entrata in vigore della Riforma del Lavoro (18 luglio 2012) la norma sopra citata possa trovare immediata applicazione anche nei confronti del personale contrattualizzato delle Università.
Riforma Fornero – A tal proposito, l’obiettivo dichiarato del Governo è quello di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” attraverso una preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in particolari circostanze. In particolare, la riforma stabilisce che l’atto di convalida debba essere perfezionato presso il servizio ispettivo della Direzione del lavoro competente per territorio. Analogo discorso va fatto nelle ipotesi di dimissioni ovvero risoluzione consensuale, slegate da un precedente evento di maternità. Fuori dalle suddette ipotesi, invece, si prevedono modalità alternative di convalida al rispetto delle quali viene subordinato l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione del rapporto, ossia: convalida presso la D.T.L.; convalida presso il Centro per l’Impiego competente; convalida presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva.
Risposta del M.L.P.S. – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro richiama l’art. 1, c. 7, della L. n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), chiarendo che tali “costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”. Pertanto, precisa il M.L.P.S., dalla lettura della disposizione di cui sopra si evince che la disciplina in questione trova applicazione anche con riferimento al personale contrattualizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, ma solo in funzione di quadro regolatorio programmatico e di indirizzo, per la cui concreta attuazione risulta necessaria l’emanazione di appositi provvedimenti. Infatti, il c. 8 dell’art. 1 summenzionato stabilisce espressamente che “al fine dell’applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”. Ciò detto è possibile concludere che la validazione delle dimissioni presso la competente D.T.L., ovvero presso i Centri per l’Impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva, non è immediatamente applicabile con riferimento al personale contrattualizzata dalle università e, più in generale, delle P.A.