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L’INPS, con la circolare n. 65 del 28 maggio 2014, ha fornito le prime istruzioni applicative in merito alla sospensione pensionistica di dirigenti di società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici (art. 3, c. 7-ter della L. n. 125/2013). In particolare, è stato chiarito che in caso di società con esercizio in “avanzo”, il trattamento previdenziale dei dirigenti viene sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale; in caso contrario (società in “perdita”), i pensionati alla data del 31 ottobre 2013, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in “perdita”. A tal fine, le società devono trasmettere apposite dichiarazioni di responsabilità alle sedi territoriali INPS.
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