Premessa – Più tempo per le imprese iscritte nel Registro delle imprese e nel Rea (Repertorio Economico Amministrativo) che devono versare il tributo alla CCIA. Infatti, il versamento del dritto annuale è stato prorogato dal 18 giugno al 9 luglio senza alcuna maggiorazione. Pertanto, anche la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse è stata differita dal 10 luglio al 20 agosto. Tuttavia, resta fermo al 18 giugno il termine ultimo per avvalersi del ravvedimento operoso per coloro i quali non abbiano versato il tributo camerale entro il 16 giugno 2011. Ciò è quanto prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2012 pubblicato il 12 giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 135.
I soggetti interessati – I soggetti interessati dalla proroga sono: le imprese individuali; le società di persone e di capitali; le società fra professionisti (di cui all'art. 16 c. 2, del D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001,); i consorzi; gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti; le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero; i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
Il tributo – Come è noto, il diritto annuale si applica in misura diversa a secondo della natura dell’impresa. Una prima distinzione può essere fatta con riferimento alle imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese e quelle iscritte nella sezione ordinaria. In particolare, quest’ultime sono tenute a pagare il diritto annuale 2012 per un importo commisurato al fatturato dell’esercizio precedente, ad eccezione delle imprese individuali che versano un diritto fisso, pari a 200 euro. Analogo discorso va fatto per le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, dove quelle individuali devono versare un importo fisso di 88 euro. Hanno l'obbligo di iscrizione alla sezione ordinaria: gli imprenditori individuali che esercitano un’attività commerciale; le s.n.c.; le s.a.s.; le società cooperative; le società consortili; i consorzi; i gruppi europei di interesse economico (GEIE ); le aziende speciali di enti locali e consorzi tra enti locali di cui alla L. 142/1990; gli enti pubblici economici; le società di capitali (s.r.l./s.p.a./s.a.p.a.). Mentre i soggetti obbligati all’iscrizione speciale sono: gli imprenditori individuali che esercitano un’attività agricola; i piccoli imprenditori individuali; le società semplici; le società semplici agricole; le società tra avvocati.
Modalità di pagamento - Il versamento va eseguito in un’unica soluzione tramite il modello di pagamento F24 telematico utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Al riguardo, occorre precisare che le nuove imprese che si iscrivono o si annotano nel Registro delle Imprese e i soggetti che si iscrivono nel REA nel corso dell’anno 2012 possono versare il tributo oltre che con il modello F24 telematico, anche direttamente presso lo sportello camerale entro i 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione. Ai fini di una corretta compilazione del suddetto modello occorre indicare, nella sezione "Contribuente": il codice fiscale (non la partita Iva); i dati anagrafici e il domicilio fiscale dell'impresa. Mentre nella sezione "IMU e altri tributi locali" bisogna indicare: il codice ente corrispondente alla sigla provincia della Camera cui il versamento è destinato; il codice tributo “3850”; l'anno di riferimento; e l’importo da versare.
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