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La legge prevede la sussistenza del diritto di precedenza in favore del lavoratore che, in forza di uno o più contratti a tempo determinato consecutivi, sia in forza per più di sei mesi. Una volta che si è costituito, il diritto permane per un periodo di dodici mesi a partire dalla cessazione del rapporto in caso di assunzione a tempo indeterminato per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti. Per l’esercizio di questo diritto occorre una manifestazione di volontà inviata in forma scritta al datore di lavoro entro i sei mesi successivi alla cessazione del rapporto.
(prezzi IVA esclusa)