Importante scadenza da tenere d’occhio per i co.co.co. e co.co.pro. Infatti, qualora siano intervenute cessazioni nel periodo “1° gennaio – 27 aprile”, questi ultimi dovranno presentare domanda di DIS-COLL entro il prossimo 4 luglio.
Per accedervi, in particolare, è possibile utilizzare uno dei seguenti canali:
• servizio online (direttamente da cittadino in possesso di PIN dispositivo INPS);
• enti di Patronato (che, per legge, offre assitenza gratuita);
• servizio Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).
Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 83/2015 dell’INPS.
DIS-COLL - La DIS-COLL, introdotta dal D.Lgs. n. 22/2015, è la nuova indennità di disoccupazione rivolta ai rapporti di co.co.co. e co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA. La nuova prestazione, che sostituisce l’indennità una tantum, è operativa in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione involontarie verificatesi nel periodo “1° gennaio – 31 dicembre 2015”.
Requisiti - Il sostegno economico è riconosciuto ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda (art. 1, co. 2, lett. C) del D.Lgs. n. 181/2000);
• maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
• possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (pari a 649 euro per il 2015).
Domanda e decorrenza – Ai sensi dell’art. 15, co. 8 del decreto legislativo in trattazione, la domanda va presentata telematicamente all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Mentre la decorrenza è posta dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Tuttavia, precisa la circolare n. 83/2015 dell’INPS, qualora siano state presentate domande nel periodo “1° gennaio – 27 aprile”, il termine per la presentazione della domanda è fissato al 4 luglio 2015 (ossia 68 gg dopo la pubblicazione della circolare menzionata).
Le eventuali domande, intese ad ottenere l’indennità “Una Tantum CoCoPro 2014” - presentate nel periodo “1° gennaio – 27 aprile 2015”, per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015, saranno gestite come domande di DIS COLL.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata