Anno solare o anno civile? È questo il dubbio che attanaglia i CdL alle prese con il nuovissimo sostegno economico – ossia la DIS-COLL - introdotta in favore dei collaboratori (anche a progetto) iscritti in via esclusiva alla gestione separata. Infatti, nel titolo secondo del D.Lgs. n. 22/2015 il legislatore non si riferisce, come correttamente sarebbe dovuto essere, all’anno civile, bensì all’anno solare.
Gli esperti della Fondazione Studi, quindi, essendo a conoscenza di quanta incertezza ha portato negli anni passati un utilizzo errato di tali terminologie in relazione al contratto di lavoro accessorio, mettono in guardia tutti i CdL presenti sul territorio nazionale sui probabili contenziosi che potrebbero venire a crearsi con l’INPS.
Nelle intenzioni del legislatore l’anno solare deve essere inteso quale periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di un singolo anno. Ovviamente, pur se l’interpretazione viene in aiuto ai CdL, l’art. 12 delle preleggi prevede che “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”.
Quindi, se in teoria l’interpretazione letterale può essere sorpassata da un’interpretazione logica che mira a cogliere la volontà del legislatore, il dubbio resta lo stesso di ampia portata in quanto, secondo i CdL, la scelta dello stesso appare sicuramente puntuale.
DIS-COLL – La nuova DIS-COLL, operativa dal 1° maggio 2015, scatta per gli eventi di disoccupazione involontarie verificatesi nell’anno 2015 per i lavoratori con rapporto di co.co.co. e co.co.pro. L’istituto, sostitutivo dell’indennità una tantum, ha il grande pregio di avvicinare la disoccupazione conseguente alla cessazione di un rapporto di collaborazione alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente. Sul punto, l’INPS ha diramato le istruzioni operative (circolare n. 83/2015) al fine di supportare sin da subito gli utenti finali nella presentazione delle istanze.
Il dubbio – Secondo i CdL, il fatto che - dopo le numerose querelle sorte in questi anni, il legislatore perseveri nei propri errori - pone sicuramente alcuni dubbi operativi. “È poi sì vero che, interpretando, si può arrivare a sostenere che nella volontà del legislatore si intenda anno civile e non solare ma, ad una interpretazione letterale, i dubbi rimangono”, sostengono i CdL.
Di tale tenore, infatti, quanto sostenuto sempre dall’INPS relativamente al lavoro accessorio con circolare n. 176/2013: “Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre”.
In conclusione, secondo i CdL, è difficile sostenere l’applicabilità di un’interpretazione logica quando il legislatore più volte puntualizza la propria volontà di utilizzare quale metro di paragone l’anno solare, anziché quello civile.
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