17 maggio 2016

DIS-COLL-voucher: interamente cumulabili entro 3.000 euro

Non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione all’INPS se il percettore della DIS-COLL riceve dalla prestazione accessoria meno di 3.000 euro

Autore: redazione fsical focus
Se i compensi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio non superano i 3.000 euro nell’anno civile (4.000 euro lordi), il lavoratore titolare della prestazione DIS-COLL può interamente cumularli, senza obbligo alcuno di comunicare all’INPS in via preventiva il reddito derivante dalla predetta attività.

Viceversa, se i compensi superano il predetto limite, ma stanno comunque al di sotto del nuovo limite economico dei voucher – pari a 7.000 euro per anno civile – in tal caso allora la DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

In altri termini, se per esempio un lavoratore è in DIS-COLL dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016, e decide il 30 maggio 2016 di prestare la propria attività lavorativa con il sistema dei voucher, ricevendo un compenso complessivo di 5.000 euro, la riduzione all’80% della DIS-COLL decorre dal 30 maggio 2016 e termina con la cessazione della prestazione. Quindi, vedrà corrispondersi interamente la DIS-COLL per i primi due mesi, e in maniera ridotta per i mesi successivi.

Non bisogna dimenticare che qualora i compensi derivanti dal lavoro accessorio superino il predetto limite di 3.000 euro per anno Civile (lordo € 4.000), il beneficiario dell’indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il compenso derivante dalla predetta attività.

Effetti del lavoro accessorio sulla DIS-COLL – Il D.Lgs. n. 81/2015, all’art. 48, co. 1 stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.

Il successivo comma 2 del sopra richiamato art.48 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Alla luce della disciplina sopra esposta e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22 del 2015 che prevedono la cumulabilità della prestazione DIS-COLL con i redditi derivanti da attività lavorativa, si precisa che la predetta indennità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile.

Attenzione però. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

In tal caso, il beneficiario dell’indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.
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