31 marzo 2015

DIS-COLL vs una tantum: le differenze

Si amplia la tutela per i collaboratori, anche a progetto, che perdono involontariamente il lavoro quest’anno

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il D.Lgs. n. 22/2015, che ha introdotto nuove disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, all’art. 15 ha previsto l’entrata in scena di una nuova indennità di disoccupazione per i co.co.co. e collaboratori a progetto: ossia la DIS-COLL.
Il nuovo ammortizzatore sociale, che sostituisce l’indennità una tantum introdotta dalla Riforma Fornero (art. 2, c. 51-56 della L. n. 92/2012), scatta in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione involontarie verificatesi nel periodo “1° gennaio – 31 dicembre” di quest’anno. Restano esclusi dal campo di applicazione gli amministratori e i sindaci.

Le differenze rispetto alla vecchia indennità sono numerose: a partire dall’ambito soggettivo, che ora viene esteso a tutti i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (quindi non soltanto quelli a progetto come avveniva prima), fino ad arrivare ai requisiti necessari per accedere alla prestazione (tanto per fare un esempio, non servirà più il requisito del periodo di disoccupazione bimestrale nell’anno precedente).
Altra importante differenza riguarda l’importo della prestazioni. Per la DIS-COLL tale parametro è dato dal rapporto fra il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. Qualora l’importo sia pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la DIS-COLL è pari al 75% della retribuzione mensile. In caso contrario l’importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, essa non può superare l’importo mensile di 1.300 euro.
L’indennità una tantum, invece, è pari al 7% del minimale annuo di reddito (anno 2013-2015), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

I requisiti – Come accennato in precedenza, per godere della DIS-COLL non servirà più il requisito della disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell’anno precedente. Inoltre, l’accesso non è più legato a un tetto economico come avveniva in precedenza (l’indennità una tantum era vincolata al possesso nell’anno precedente a un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT).

Altra differenza riguarda la maturazione dei contributi utili per fruizione della prestazione. Per accedere alla DIS-COLL sono necessari: almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
L’indennità una tantum, invece, prevedeva l’accredito di almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento più l’accredito nell’anno precedente di almeno tre mensilità presso la Gestione separata INPS.

Durata e liquidazione – Passando alla durata, occorre sottolineare che la DIS-COLL non può in ogni caso essere superiore ai sei mesi, è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. Mentre per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

L’indennità una tantum invece è liquidata:
• in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro;
• in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro.

Presentazione domande - Altra importante differenza riguarda il termine per la presentazione della domanda. In particolare, per accedere alla DIS-COLL l’istanza va presentata telematicamente all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Per ottenere l’indennità una tantum, invece, l’istanza doveva essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, utilizzando il Mod. “CoCoPro 2013 COD. SR135”.
Per inviare la domanda l’interessato deve essere in possesso del Pin dispositivo.
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