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Premessa – Non vanno conteggiati ai fini della determinazione della base di computo della forza lavoro per l’applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi. A chiarirlo è la Fondazione Studi dei C.d.L. con la circolare n. 2/2013, fornendo un’attenta analisi in merito agli interventi che si sono susseguiti nel corso degli anni sulla disciplina del collocamento obbligatorio.
Riforma del Lavoro – La recente Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) ha modificato i criteri che stabiliscono la determinazione della base di computo dei lavoratori disabili. Infatti, al fine di agevolare l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità è ora previsto che nella base di computo vengano inseriti tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi quindi i lavoratori a tempo determinato con contratto fino a nove. Restano invece esclusi dal computo: i lavoratori disabili occupati in ottemperanza alla legge 68/1999; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore; i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività; i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assunti in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2000; i lavoratori a domicilio; i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (art. 1, c. 4-bis, della L. n. 383/2001).
Contratti a termine - Restano altresì esclusi dalla base di computo per il calcolo della quota di riserva i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi. A tal proposito, gli esperti della Fondazione Studi C.d.L. manifestano il loro dissenso in merito alle modalità di computo di tali lavoratori, dove il Ministero del Lavoro non sempre ha avuto una posizione univoca. Infatti, dapprima è stato chiarito che i lavoratori a tempo determinato “dovranno essere computati pro quota” senza computare i contratti a termine che sono stati avviati in sostituzione di lavoratori assenti (dovendosi computare i lavoratori sostituiti). Successivamente, sul portale Cliclavoro sono state diffuse delle FAQ nelle quali si afferma che il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione, è il termine di riferimento per la determinazione della base di computo. Infine, sempre in una FAQ il M.L.P.S. ha precisato che “il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi dovrà essere computato come unità”. I C.d.L., presa visione dei suddetti orientamenti ministeriali, ritengono che la posizione più aderente al sistema complessivo tracciato dalla L. n. 68/1999 sia quella di rilevare il personale alla data del 31 dicembre di ogni anno, compresi i rapporti a tempo determinato. In questo ultimo caso, però, in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali, i rapporti a termine di durata superiore a sei mesi si computeranno nella base occupazionale come unità solo se presenti in azienda a tale data.
Addetti con un tasso di rischio INAIL – Quanto alle aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60%, si chiarisce che la procedura di esonero è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo.
Personale di cantiere - Altro chiarimento riguarda l’esclusione o meno dalla base di computo del personale da cantiere. Al riguardo, viene chiarito che per "personale di cantiere", escluso dal computo, s’intende non solo quello operante nelle imprese appartenenti al settore edile, ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali, o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile, o che applichi un contratto collettivo del settore edilizia.
Azione ispettiva – Infine, i C.d.L. rammentano che al fine di una più incisiva azione ispettiva, gli Uffici provinciali che gestiscono l’obbligo di assunzione dei disabili, sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente D.T.L., il mancato rispetto degli obblighi, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini dell'attivazione degli eventuali accertamenti.