10 ottobre 2014

Disabili. La mancata assunzione costa cara

Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 19609/2014

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Scatta il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro qualora si sottrae all’obbligo di assunzione del disabile. Il trattamento economico è dovuto anche in difetto di prova ed è dovuto per l’intero periodo di prova. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 19609/2014.

La vicenda - Il caso riguarda un contenzioso instaurato tra un datore di lavoro e un lavoratore disabile per la mancata assunzione di quest’ultimo. La Corte di Appello, in particolare, condannava due soggetti, in solido, al risarcimento del danno in favore di un lavoratore disabile, commisurato alle retribuzioni maturate dal 29.12.1993 (sulla base della retribuzione mensile di euro 706,92) e sino alla sentenza di appello, in relazione al pregiudizio sofferto dal medesimo per la mancata assunzione in seguito al provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro di invalidi in virtù di quanto previsto dalla legge. I due condannati impugnano la sentenza e ricorrono per Cassazione rilevando che, in relazione al risarcimento accordato quale conseguenza dell’accertata violazione delle norme in materia di assunzioni obbligatorie, il giudice del merito avrebbe dovuto valutare anche l'eventuale concorso del fatto colposo del creditore. In sostanza, i datori di lavoro ritengono che il lavoratore, in seguito alla mancata assunzione al lavoro quale invalido da parte della impresa, avrebbe dovuto richiedere di rimanere in graduatoria, dopo la cancellazione dalla stessa, per potere essere avviato ad altra occupazione presso diversa impresa, dovendo le conseguenze della sua colpevole inerzia rimanere a suo carico e non potendo a questi riconoscersi il risarcimento del danno per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

La sentenza – La Suprema Corte dà ragione al lavoratore e respinge il ricorso. Sul punto i Giudici rammentano che il datore di lavoro, inadempiente all'obbligo di assunzione del lavoratore avviato ai sensi della legge menzionata, è tenuto a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore abbia conseguenzialmente subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza del datore medesimo, pregiudizio da determinare in concreto, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove fosse stato tempestivamente assunto, spettando al datore provare l'aliunde perceptum, oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione.
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