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A circa tre mesi di distanza dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (D.Lgs. n. 150/2015), il Ministero del Lavoro – con la Circolare n. 34/2015 fornisce i primi chiarimenti e indicazioni operative; ed in particolare in riferimento allo stato di disoccupazione, alla condizione di non occupazione e al collocamento dei disabili di cui alla L. n. 68/1999.
Status di disoccupazione - Ai fini dello “stato di disoccupazione” (art. 18 del D.Lgs. n. 150/2015) è stato chiarito che i requisiti richiesti sono due:
In ogni caso, la presentazione all’INPS della domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità equivale alla dichiarazione di disponibilità (DID).
Sul punto, il Ministero del Lavoro tiene a precisare che il suddetto status rappresenta sicuramente un elemento in grado di stabilire criteri di priorità e mirare in maniera più adeguata misure di politica attiva del lavoro, ma non rappresenta un criterio esclusivo. In un’ottica di servizio nei confronti degli utenti, infatti, un’assistenza nella ricerca di occupazione, nonché nell’orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non essere prestata nei confronti di coloro che la richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative.
Condizione di non occupazione - Al fine di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, l’art. 19 del Decreto in commento svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione.
Al riguardo, la Circolare Ministeriale stabilisce meglio la nozione di “non occupazione” in riferimento alla prestazione di attività lavorativa di scarsa intensità, legando tale concetto in base a quanto contenuto negli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 22/2015. In altre parole, dunque, il lavoratore mantiene lo status di “non occupazione” anche qualora svolga un’attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, il cui reddito annuo sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari:
Collocamento disabili - Il Ministero del Welfare, infine, data la particolare disciplina del collocamento dei disabili ha ritenuto opportuno chiarire quali siano le norme compatibili con il D.Lgs. n. 150/2015, al fine di garantirne un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.In particolare, sono compatibili ai fini del collocamento mirato: