30 agosto 2011

Distribuzione voucher sportelli bancari (punto PEA)

Ampliata la rete distributiva dei buoni lavoro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - L’INPS e l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) hanno sottoscritto una convenzione per l’erogazione dei voucher attraverso il canale bancario nazionale.

Il canale bancario nazionale - L’utilizzo del canale bancario nell’erogazione dei voucher permetterà una gestione dell’emissione dei buoni lavoro e dei pagamenti dei compensi sicura e rapida, nonché la possibilità di beneficiare delle sinergie con i prodotti e servizi più tradizionali. Banca Popolare di Sondrio (BPS) e Banca Popolare Emilia Romagna (BPER) saranno i primi istituti di credito ad offrire il servizio.

BPS, a partire dal 1° agosto 2011, metterà a disposizione l’intera rete di 296 sportelli. BPER, a partire da settembre, inizierà con gli 83 che incidono sul territorio delle provincie di Bologna, Modena e, nei tre mesi successivi, estenderà il servizio all’intera rete di 382 sportelli.

Accordo ICBPI - In prospettiva, l’accordo con l’ICBPI consentirà l’accesso al servizio attraverso una rete di 10mila sportelli bancari. «Si amplia la rete distributiva dei buoni lavoro e questo è un fatto positivo – ha commentato il Presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua – oltre alle nostre sedi e alla rete delle tabaccherie aderenti alla FIT, oggi anche il circuito bancario offre i suoi sportelli per acquistare e per incassare i voucher. Gli ottimi risultati ottenuti in questi primi tre anni di utilizzo di questo servizio potranno moltiplicarsi per garantire sempre più il contrasto al lavoro nero e sommerso e per assicurare sul fronte previdenziale e assistenziale anche i lavoratori che svolgono attività occasionali».

Acquisto dei buoni voucher - Il committente acquista i voucher presentando presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate).
Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è dovuta una commissione di 1 Euro da versare allo sportello bancario in fase di emissione. I buoni lavoro sono disponibili con il valore di 10 Euro o in formato multiplo fino ad un valore di 500 Euro. E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 2.000 Euro di buoni lavoro

Modalità di comunicazione con l'INPS - I committenti ed i prestatori per tutte le comunicazioni con l' INPS possono:
- telefonare al Contact Center INPS al numero 803164;
- collegarsi al sito www.inps.it attivando la connessione alla pagina Lavoro Occasionale/Accesso ai servizi;
- recarsi presso le sedi dell’INPS.

Dichiarazione di prestazione lavorativa all'INPS - Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il Committente, ovvero il delegato, deve comunicare all’INPS (contattando il numero verde 803164 o recandosi presso le sedi INPS o collegandosi al sito www.inps.it):
- il proprio codice fiscale (riportato sul voucher buono lavoro);
- la tipologia di committente;
- la tipologia di attività;
- i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale);
- il luogo di lavoro;
- la data d'inizio e fine della prestazione.

Tale comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all'INAIL
L'operazione di dichiarazione di prestazione lavorativa è necessaria sia per la dichiarazione di inizio prestazione all'INAIL, sia per la riscossione dei buoni da parte del prestatore ed il corretto accredito dei contributi relativi.

Con riferimento alla durata della prestazione, devono essere indicati i giorni/periodi di effettiva prestazione e non l'arco temporale in cui le prestazioni si collocano.

In particolare il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all’INPS, tenendo presente che:
- le prestazioni svolte dallo stesso prestatore, vanno inserite senza sovrapposizione di periodi;
- le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia nel caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più d’uno.
- nel caso di più acquisti di buoni lavoro presso gli sportelli bancari abilitati, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell’operazione con la quale sono stati acquistati i voucher per remunerarla.

Sanzioni - La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della maxisanzione, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

Riscossione dei buoni lavoro entro un anno dal giorno dell'emissione - I buoni lavoro sono riscuotibili presso gli sportelli delle banche abilitate dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale. Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con il proprio codice fiscale (Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate) ed un documento valido di riconoscimento.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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