22 febbraio 2013

Documento A1. Il rilascio spetta al Paese di residenza

Il rilascio della certificazione A1 spetta al Paese di residenza del lavoratore che svolge più attività in diversi Stati UE
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Per i soggetti iscritti come liberi professionisti in Grecia che svolgono attività di lavoro subordinato in Italia, si applicano la norme vigenti dello Stato in cui è esercitata l’attività subordinata (art. 13, paragrafo 3 Regolamento CE n. 883/2004). Mentre la Sede INPS territorialmente competente per la determinazione della legislazione applicabile e il rilascio della relativa certificazione (A1) è quella del luogo di residenza del lavoratore. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 3159 di ieri.

La normativa
– Fino al 30 aprile 2010, i soggetti che esercitavano una attività autonoma in Grecia e una attività subordinata in Italia rientravano in uno dei casi previsti dall’Allegato VII del Regolamento CEE n. 1408/1971. In pratica, per tali soggetti si applicava la “doppia contribuzione”, ossia era consentito l’assoggettamento simultaneo del lavoratore alla legislazione di due Stati membri. Tuttavia era possibile evitare la doppia contribuzione stipulando un accordo in deroga che consentiva l’esonero dall’obbligo del versamento dei contributi di sicurezza sociale dovuti in Grecia. Dal 1° maggio 2010, invece, sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari n. 883/2004, i quali si basano su un principio fondamentale: l’unicità della legislazione applicabile. In questo modo le persone destinatarie della normativa comunitaria sono soggette solamente alla legislazione di un solo Stato membro.

Attività lavorativa in più Stati – Il suddetto Regolamento all’art. 13, paragrafo 3 precisa che in caso di esercizio di un’attività subordinata e di una attività lavorativa autonoma in più Stati membri, la legislazione applicabile è quella dello Stato in cui è esercitata l’attività subordinata. È il caso dei soggetti iscritti presso le casse professionali greche che svolgono attività subordinata in Italia. A tal fine, è necessario che la persona che esercita abitualmente un’attività in due o più Stati membri deve informare l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza. Tale istituzione deve, senza indugio, determinare la legislazione da applicare, tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 13 del Reg. (CE) n. 883/2004 e nell’art. 14 del Reg. (CE) n. 987/2009. Successivamente, l’istituzione deve: informare della situazione il lavoratore e rilascia allo stesso il documento portatile (A1); comunicare la propria decisione alle istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui è esercitata un’attività.

Sedi INPS
– Ciò detto, i soggetti che svolgono attività di lavoro subordinato in Italia e sono assicurati come liberi professionisti in Grecia, le richieste di certificazioni devono essere gestite dalle Sedi territorialmente competenti. Resta ferma invece la competenza della Direzione regionale Puglia per la trattazione degli accordi in deroga riferiti a periodi anteriori al 1° maggio 2010.

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