5 luglio 2013

Domestici. Datori di lavoro chiamati alla cassa

Il 10 luglio 2013 scade il termine per il versamento contributivo della seconda rata 2013 dovuto in favore del personale domestico

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Importante scadenza in vista per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze una colf o badante. Infatti, il prossimo 10 luglio scade l’ultimo giorno utile per adempiere al versamento contributivo del personale domestico. Si tratta, in particolare, della seconda rata dovuta per il trimestre 2013 “aprile-giugno 2013”, che può essere ottemperato scegliendo una delle seguenti modalità: “Reti Amiche” (tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”; sportelli bancari di Unicredit Spa; sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online; sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche); online sul sito Internet dell’INPS (www.inps.it), utilizzando la carta di credito; “bollettino MAV” (pagamento mediante avviso); contattando il Contact Center al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito. A darne notizia è l’INPS con un comunicato stampa pubblicato ieri sul proprio sito.

Valori contributivi
– In considerazione del contributo aggiuntivo (1,4%) dovuto sui rapporti di lavoro a tempo determinato, bisogna far riferimento ai valori retributivi e contributivi contenuti nella circolare n. 25/2013 dell’INPS, sdoppiandoli in due tabelle distinte: senza e con contributo addizionale. Nel primo caso, abbiamo il seguente scenario:
- retribuzione oraria effettiva fino a € 7,77 (convenzionale € 6,88): importo contributo orario € 1,37 (€ 0,35 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,38 (€ 0,35 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre € 7,77 fino a € 9,47 (convenzionale € 7,77 ): importo contributo orario € 1,55 (€ 0,39 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,56 (€ 0,39 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre € 9,47 (convenzionale € 9,47): importo contributo orario € 1,89 (€ 0,47 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,90 (€ 0,47 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: convenzionale € 5 importo contributo orario € 1 (€ 0,25 a carico del lavoratore).

In caso di presenza del contributo addizionale abbiamo:
- retribuzione oraria effettiva fino a € 7,77 (convenzionale € 6,88): importo contributo orario € 1,47 (€ 0,35 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,48 (€ 0,35 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre € 7,77 fino a € 9,47 (convenzionale € 7,77 ): importo contributo orario € 1,66 (€ 0,39 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,67 (€ 0,39 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre € 9,47 (convenzionale € 9,47): importo contributo orario € 2,02 (€ 0,47 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 2,03 (€ 0,47 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: convenzionale € 5 importo contributo orario € 1,07 (€ 0,25 a carico del lavoratore).

Termini di pagamento - I contributi si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini: I trimestre: dal 1° al 10 aprile; II trimestre: dal 1° al 10 luglio; III trimestre: dal 1° al 10 ottobre; IV trimestre: dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo. A tal proposito, si ricorda che il pagamento dei contributi non può essere fatto né prima né dopo i termini indicati sopra. Infatti, il versamento mancato, tardivo o parziale comporta per legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'INPS. Si ricorda, infine, che i dati esposti (ore lavorate, retribuzione, settimane) e il conseguente importo, calcolato automaticamente, possono sempre essere modificati: dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene tramite Reti Amiche o Contact Center; utilizzando la procedura a disposizione sul sito internet per pagamenti online o per generare un nuovo MAV stampabile. Soltanto nel caso di rapporti di lavoro a carattere temporaneo, occasionale e di breve durata, è possibile utilizzare la modalità di pagamento tramite i buoni lavoro (voucher).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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