Premessa – Ultimatum per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze una colf o badante. Infatti, domani (10 gennaio 2014) scade l’ultimo giorno utile per adempiere al versamento contributivo del personale domestico. Il versamento riguarda il 4° (e ultimo) trimestre “ottobre - dicembre 2013”, che può essere ottemperato scegliendo una delle seguenti modalità: “Reti Amiche” (tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”; sportelli bancari di Unicredit Spa; sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online; sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche); online sul sito Internet dell’INPS (www.inps.it), utilizzando la carta di credito; “bollettino MAV” (pagamento mediante avviso); contattando il Contact Center al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.
I valori contributivi – Gli elementi che il datore di lavoro deve prendere in considerazione per il calcolo dei contributi sono: la paga oraria effettiva concordata; il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria; e la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria. In particolare, qualora l’orario di lavoro non superi le 24 ore a settimana, il contributo orario fa riferimento a tre diverse fasce di retribuzione; se invece l’orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite. Nessuna novità da segnalare per quanto riguarda le quote contributive: sono le stesse per quelle già pagate lo scorso mese di ottobre. Con l’occasione, si ricorda che in considerazione del contributo aggiuntivo (1,4%) dovuto sui rapporti di lavoro a tempo determinato, bisogna far riferimento ai valori retributivi e contributivi contenuti nella circolare n. 25/2013 dell’INPS, sdoppiandoli in due tabelle distinte: senza e con contributo addizionale. Nel primo caso, abbiamo il seguente scenario:
- retribuzione oraria effettiva fino a € 7,77 (convenzionale € 6,88): importo contributo orario € 1,37 (€ 0,35 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,38 (€ 0,35 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre € 7,77 fino a € 9,47 (convenzionale € 7,77 ): importo contributo orario € 1,55 (€ 0,39 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,56 (€ 0,39 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre € 9,47 (convenzionale € 9,47): importo contributo orario € 1,89 (€ 0,47 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,90 (€ 0,47 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: convenzionale € 5 importo contributo orario € 1 (€ 0,25 a carico del lavoratore).
In caso di presenza del contributo addizionale abbiamo:
- retribuzione oraria effettiva fino a € 7,77 (convenzionale € 6,88): importo contributo orario € 1,47 (€ 0,35 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,48 (€ 0,35 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre € 7,77 fino a € 9,47 (convenzionale € 7,77 ): importo contributo orario € 1,66 (€ 0,39 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,67 (€ 0,39 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre € 9,47 (convenzionale € 9,47): importo contributo orario € 2,02 (€ 0,47 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 2,03 (€ 0,47 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: convenzionale € 5 importo contributo orario € 1,07 (€ 0,25 a carico del lavoratore).
Termini di pagamento - Infine, si rammenta che i contributi si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini: I trimestre: dal 1° al 10 aprile; II trimestre: dal 1° al 10 luglio; III trimestre: dal 1° al 10 ottobre; IV trimestre: dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo. Da notare, inoltre, che il pagamento dei contributi non può essere fatto né prima né dopo i termini indicati sopra. Infatti, il versamento mancato, tardivo o parziale comporta per legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'INPS. Si precisa, infine, che nel caso in cui l'ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, la scadenza è prorogata al giorno successivo non festivo.