Premessa – I nuovi incentivi contributivi rivolti ai datori di lavoro che assumono donne e lavoratori over 50, introdotti prima dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) e poi resi operativi dal 1° gennaio 2013 grazie al decreto firmato lo scorso aprile dall’ex ministro del welfare, non possono tuttora essere utilizzati. Infatti, come sottolineato dai C.d.L. in una nota pubblicata sul proprio sito, mancano ancora le note operative INPS indispensabili per la definizione delle modalità di presentazione dell’istanza e soprattutto dei codici autorizzazione e delle causali da inserire in UNIEMENS. Secondo i C.d.L., questa carenza di regolamentazione non fa altro che creare gravi incertezze negli operatori del settore, con la conseguente materiale impossibilità per l’azienda di godere dello sgravio senza incorrere nella successiva emissione di note di rettifica e, inevitabilmente, nello stato di irregolarità contributiva.
Over 50 – Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori agevolati, è necessario che questi ultimi: abbiano raggiunti l’età anagrafica prevista dalla legge (almeno 50 anni) e che siano in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi. Una simile condizione è certificata dal Centro per l’Impiego ed è dunque opportuno che i datori di lavoro, per loro stessa tutela, richiedano l’attestato di disoccupazione per accertarsi che il lavoratore sia effettivamente in possesso del requisito. L’art. 1 del D.Lgs. n. 181/2000 definisce lo stato di disoccupazione come la condizione del soggetto: privo di un lavoro, ossia che non svolge alcuna attività lavorativa né con un rapporto di lavoro subordinato né come attività di lavoro autonomo; che garantisca l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, ossia che abbia rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) al Centro per l’Impiego; che abbia concordato con il Centro per l’Impiego le modalità di ricerca attiva del lavoro, compresa l’attività formativa e di aggiornamento, orientamento e svolgimento di tirocini. Al riguardo, è bene ricordare che lo status di disoccupazione viene mantenuto anche se si svolge un’attività lavorativa; unica condizione richiesta è che il reddito annuale conseguito non superi il reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale ovvero nel caso di svolgimento di lavori di utilità sociale e nei casi di rapporti giuridici che non costituiscono rapporti di lavoro come il tirocinio formativo e di orientamento, le borse lavoro e di ricerca del Piano di politica del lavoro.
Donne – Ad essere agevolati sono anche le donne di qualsiasi età: prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree individuate con decreto ministeriale; prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti. Dunque se la lavoratrice non ha un impiego da almeno 24 mesi non rileva la residenza della donna con cui si instaura il rapporto di lavoro; altrimenti è importante l’individuazione delle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europa definite annualmente con apposito D.M. Per l’Italia le regioni sono: la Campania, Puglia, Calabria, Sicilia a cui si aggiunge la Basilicata ammessa a beneficiare di questo obiettivo a titolo transitorio. Sulla base di questa valutazione, il c. 11 dell’art. 4 della riforma del lavoro Fornero stabilisce quali sono i due casi alternativi tra loro in cui è ammessa la riduzione al 50% per donne prive di un impiego da almeno 6 mesi: la residenza nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europa ossia Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata; la residenza nelle aree dove vi sia un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani.
Durata e misura – L’incentivo, pari al 50% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro, è concessa per: un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine; 18 mesi in caso di trasformazione del contratto, da tempo determinato a tempo indeterminato, o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato. Si ricorda, infine, che il contratto stipulato tra le parti può essere sia a tempo pieno che part-time.
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