24 aprile 2012

Durc irregolare. Occorre la comunicazione preventiva

Per consentire il corretto procedimento dell’intervento sostitutivo, il pagamento della stazione appaltante deve essere effettuata entro 30gg

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa –Come è noto, l’8 giugno 2011 è entrato in vigore il D.P.R. n. 207/2010, il quale all’art. 4 ha introdotto la possibilità in favore della stazione appaltante di sostituirsi nei confronti dell’INPS, dell’INAIL edella Cassa edile in caso di inadempienza contributiva, totale o parziale, dell’appaltatore e del subappaltatore accertata con il Durc. Lo ricorda l’INPS con la circolare n. 54 del 13 aprile scorso, riepilogando dunque le istruzioni operative in merito.

L’intervento sostitutivo - Dal punto di vista operativo, la trattenuta da parte della stazione appaltante delle somme dovute all’appaltatore va effettuata successivamente alle ritenute indicate per legge, pari allo 0,50%. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dellastazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc. A tal proposito, si rammenta che la stazione appaltante può utilizzare le somme dovute all’impresa appaltatrice anche per colmare solo in parte le inadempienze riscontrate nel Durc.In tal caso occorre che le somme dovute all’appaltatore siano ripartite tra gli Istituti e le Casse edili in misura proporzionale dei crediti di ciascuno di essi evidenziati nel Durc o comunicati dai medesimi, a seguito di richiesta della stazione appaltante.

Subappalto - Altro aspetto particolarmente interessante riguarda l’intervento sostituivo anche in relazione ad eventuali posizioni debitorie da parte di subappaltatori.In tale fattispecie, l’intervento sostitutivo si avrà: solo nelle ipotesi di somme residue a seguito dell’eventuale intervento sostituivo attivato per irregolarità del Durc dell’appaltatore;quando non possa eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.

Comunicazione preventiva - Inoltre, qualora la stazione appaltante intenda sostituirsi all’appaltatore per il versamento del debito INAIL, bisogna preventivamente informare l’Istituto assicuratore, via mail o Pec (Posta Elettronica Certificata), specificando sul modello precompilato l’importo che s’intende versare.

Modalità di pagamento - Quanto alle modalità di pagamento, si rammenta che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile scorso ha istituito il codice “51” nella sezione “Contribuente” nell’attuale modello F24. A tal proposito, l’INPS precisa che, al fine di consentire il corretto svolgimento del procedimento è opportuno che il pagamento sia effettuato non oltre il termine di 30 giorni e che la notizia dell'avvenuto adempimento sia inviata all'indirizzo PEC o email della sede INPS territorialmente competente.
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