Premessa - L’INPS, con la circolare n. 154 del 14 dicembre 2011, si è adoperata a fornire le istruzioni in merito alla riduzione contributiva, pari all’11,5%, a favore delle imprese edili. Al riguardo, utile è ricordare che le eccedenze di versamento dovranno essere recuperate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, ovvero entro il 16 marzo 2012.
Le caratteristiche - Il beneficio a favore delle imprese edili consiste in una riduzione contributiva, nella misura dell’11,5%, sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. A tal proposito, l’Istituto rammenta che i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT “1991” dal “45.11”al “45.45.2”. Si osserva, inoltre, che l’agevolazione:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2011;
- non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da9 a13, del D.L.9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall’art. 1, comma 1, del medesimo D.L. n. 338/1989 in materia di retribuzione imponibile.
I soggetti esclusi - Con riferimento ai soggetti esclusi dal beneficio, bisogna innanzitutto precisare che esso non spetta per i lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. Inoltre, la riduzione contributiva non è operativa per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).
I requisiti necessari - Ai fini della fruizione dell’agevolazione in questione, il datore di lavoro del settore edile, ai sensi del decreto legge n. 223/2006 – convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – devono:
- essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili (DURC);
- non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Le modalità operative - Infine, l’Istituto previdenziale chiarisce che, ferme restando le condizioni per l’accesso al beneficio, il riconoscimento della riduzione contributiva, sarà effettuato mediante una procedura di controllo del flusso UNIEMENS, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende. Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:
- indicheranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia in corrispondenza dell’elemento -ImportoACredito- di -CausaleACredito- “L206” di -AltreACredito-di -DenunciaIndividuale-;
- determineranno l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante - ove non già operata - per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2011”, e lo esporranno in corrispondenza dell’elemento -SommaACredito- di -CausaleACredito- “L207” di -AltrePartiteACredito- di -Denuncia Aziendale-.
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