10 settembre 2012

Edilizia. Lo sgravio contributivo resta all’11,50%

Anche per l’anno 2012 le imprese edili potranno godere di uno sgravio contributivo dell’11,50%. Il periodo interessato è “gennaio-dicembre 2012”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Disco verde per la riduzione contributiva prevista dalla L. n. 341/95 in favore del settore edile. Infatti, non essendo stato adottato, entro il 31 luglio scorso, il D.M. che identifica la misura del beneficio, le imprese edili (industriali e artigiane) potranno applicare anche per quest’anno lo sgravio contributivo nella misura dell’11,50%. In particolare, per poter fruire del beneficio in questione, applicabile per i periodi di paga da “gennaio a dicembre 2012”, a decorrere dal 31 agosto scorso, è necessario inoltrare apposita istanza telematica. Lo rende noto l’INPS con il messaggio n. 14113 del 31 agosto 2012 ricordando, tra l’altro, che l’azienda deve essere in possesso delle condizioni per il rilascio del Durc per accedere allo sgravio contributivo.

Lo sgravio contributivo – Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che lo sgravio si applica alle contribuzioni che non riguardino il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (33%), ma è limitato solo agli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Come accennato in premessa, lo sgravio contributivo è stato confermato all’11,50%; tuttavia, tale percentuale dovrà essere confermata da un apposito D.M., da emanare entro il 15 dicembre 2012. Qualora il decreto non venisse emanato in tempo, le aziende dovranno restituire quanto ricevuto; se, invece, la percentuale stabilita fosse diversa da quella fissata (11,50%), le differenze (a credito o a debito) saranno oggetto di conguaglio.

Le modalità operative -
Lo sgravio riguarda i periodi di paga da “gennaio a dicembre 2012” (quindi anche per i periodi pregressi); a tal fine, le aziende autorizzate potranno esporre nel flusso Uniemens il codice causale “L206” da inserire nell'elemento –AltreACredito- di –DatiRetributivi-. Per gli arretrati, invece, si usa il codice causale “L207” da inserire nell'elemento –AltrePartiteACredito- di –DenunciaAziendale-.

Modalità d’invio delle istanze - Per poter fruire dello sgravio è necessario inoltrare, dal 31 agosto 2012, apposita istanza telematica all’INPS. Da quest’anno, infatti, tale operazione viene agevolata dal processo di digitalizzazione portato avanti dall’INPS. Pertanto, per accedere al beneficio è necessario avvalersi del nuovo modulo "Riduzione Edilizia", disponibile nella funzionalità "Invio Nuova Comunicazione" della sezione "Comunicazioni ON-LINE", nel "Cassetto previdenziale Aziende" del sito internet dell’Inps. Naturalmente si tratta di un servizio che può essere utilizzato solo da chi è in possesso del PIN d’accesso ai servizi online dell’INPS. Infine, viene ricordato che le posizioni contributive delle aziende aventi diritto allo sgravio saranno aggiornate automaticamente dai sistemi informativi centrali entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, con l'attribuzione del Codice Autorizzazione di nuova istituzione 7N.

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