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L’INPS, con il Messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016, ha comunicato che dal 1° settembre 2016 le aziende edili potranno inoltrare le istanze all’INPS per godere della riduzione contributiva che, per l’anno 2016, è pari all’11,50%. La riduzione contributiva, che compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016, è la stessa concessa per l’anno precedente in quanto non è intervenuto il previsto decreto di attuazione annuale dello sgravio ex lege n. 341/1995.
Per accedere allo sgravio contributivo le domande devono essere inviate, esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziendale” del sito istituzionale (www.inps.it).
(prezzi IVA esclusa)