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Anche per l’anno 2015 lo sgravio contributivo in favore delle imprese operanti nel settore edile rimane invariato. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale 1 dicembre 2015, con cui conferma per l’anno 2015 la riduzione contributiva prevista per il settore edile, nella misura dell’11,50%.
Il decreto, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La norma - La riduzione contributiva, prevista dalla L. n. 341/1995, riguarda esclusivamente il settore edile. In particolare, l’art. 1, c. 51 della L. n. 247/2007 prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo valuti la possibilità che, con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva in edilizia. Lo stesso comma stabilisce che, decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del decreto interministeriale, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.
Le condizioni - Per usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro del settore edile:
A chi spetta - Si applica ai datori di lavoro che esercitano un’attività edile, che impiegano operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (compresi soci di coop). Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale e neppure per quei lavoratori per i quali sono previste altre specifiche agevolazioni contributive (es. assunzioni da liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).
Applicazione - La riduzione contributiva dell’11,50% deve essere calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute all’INPS (esclusa la contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti e quella integrativa versata unitamente al contributo “Disoccupazione”, ma destinata per la formazione, pari allo 0,30%) e all’INAIL, con esclusione delle contribuzioni dovute al Fondo pensione lavoratori dipendenti. Infine, si precisa che: l’incentivo compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015; non trova applicazione sul contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua ed è subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di retribuzione imponibile.