Premessa - Anche per l’anno 2016 lo sgravio contributivo in favore delle imprese operanti nel settore edile rimane invariato. Infatti, con Messaggio n. 3358 di ieri l’Istituto Previdenziale ha segnalato che poiché entro il 31 luglio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto a confermare o rideterminare la misura dello sgravio in oggetto mediante decreto, a decorrere dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.
La norma - La riduzione contributiva, prevista dalla L. n. 341/1995, riguarda esclusivamente il settore edile. In particolare, l’art. 1, c. 51 della L. n. 247/2007 prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo valuti la possibilità che, con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva in edilizia. Lo stesso comma stabilisce che, decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del decreto interministeriale, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.
Le modalità - Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la Circolare n. 52/INPS del 17 marzo 2016.
Requisiti ed esclusioni - Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati
• nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
• nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Si ricorda, inoltre, che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Inoltre, lo sgravio in questione si applica ai datori di lavoro che esercitano un’attività edile, che impiegano operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (compresi soci di coop). Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale e neppure per quei lavoratori per i quali sono previste altre specifiche agevolazioni contributive (es. assunzioni da liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).
Le condizioni - Per usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro del settore edile:
• devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (Durc) anche da parte delle Casse Edili;
• non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
La riduzione - La riduzione contributiva dell’11,50% deve essere calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute all’INPS (esclusa la contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti e quella integrativa versata unitamente al contributo “Disoccupazione”, ma destinata per la formazione, pari allo 0,30%) e all’INAIL, con esclusione delle contribuzioni dovute al Fondo pensione lavoratori dipendenti. Infine, si precisa che: l’incentivo compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016; non trova applicazione sul contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua ed è subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di retribuzione imponibile.
L’invio dell’istanza - Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente all’anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Dopo l’invio, le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N” il quale, avrà validità da agosto a dicembre 2016.
I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità:
• il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale “L206” nell’elemento di ;
• il recupero degli arretrati dovrà essere esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento di .