27 marzo 2013

Esodati. Istruzioni per i salvaguardati

Lavoro & Previdenza N. 62-2013

L’INPS, con il messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013, ha fornito le prime istruzioni operative per l’applicazione della salvaguardia ai 55.000 esodati previsti dalla “spending review” (L. n. 135/2012) e dal D.M. dell’8 ottobre 2012. In particolare, è stato chiarito che i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro, in ragione di accordi individuali sottoscritti, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, devono inoltrare le istanze di accesso alla salvaguardia - corredate dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro - entro il 21 maggio 2013. Inoltre, i lavoratori esodati che, per esaurimento dei posti disponibili, non rientrano nel primo provvedimento di salvaguardia (65.000 esodati), se in possesso dei requisiti potranno essere tutelati dal secondo provvedimento (55.000 esodati). Il passaggio sarà effettuato direttamente dalle Sedi INPS
territorialmente competenti per:
- i lavoratori in mobilità;
- i lavoratori a carico dei fondi di solidarietà;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria (lett. a, b, c, d, dell’art. 2, c. 1 del D.M. 1.6.2012.
Mentre per i “cessati” (lett. g, h dell’art. 2, c. 1 del D.M. 1.6.2012), le cui domande di accesso al beneficio non sono state accolte dal gruppo dei 65.000 esodati, è necessario presentare nuovamente l’istanza per il gruppo dei 55.000.
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