24 aprile 2013

Esodati. Nessuna istanza per i cessati

Non è più necessario presentare istanza di accesso per i cessati che intendono entrare nel contingente dei 55.000 salvaguardati
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Niente istanza per accedere alla seconda platea dei salvaguardati (pari a 55.000 unità). In particolare, i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro, in ragione di accordi individuali sottoscritti, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cui domande fossero state accolte, ma esclusi dalle competenti Commissioni delle DTL per l’accesso al beneficio della prima tranche di salvaguardati (65.00 unità), non sono più tenuti a presentare – entro il 21 maggio 2013 - una nuova istanza alla suddetta Commissione per l’accesso al beneficio della seconda tranche di salvaguardati (55.000 unità). A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 6645/2013 fornendo utili chiarimenti anche in merito alle condizioni di accesso.

Condizioni di accesso – Importanti precisazioni vengono forniti anche in merito alle condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti alla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011). I requisiti, nel dettaglio, devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l’apertura della c.d. “finestra mobile”. Inoltre, per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Niente istanza – La novità, come precisato in premessa, riguarda i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, le cui domande di accesso al beneficio sono state accolte dalle competenti Commissioni delle DTL, ma rimasti esclusi per accedere alla prima tranche di salvaguardia (65.000 unità). Per tali soggetti è stata concessa la possibilità, previo invio di istanza alle competenti Commissioni delle DTL entro il 21 maggio 2013, di accedere alla platea dei 55.000 (L. n. 135/2012). Tale adempimento ora non è più necessario. Le posizioni interessate, pertanto, andranno riesaminate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia dei 55.000 sulla base dell’originario provvedimento di accoglimento emesso dalle competenti Commissioni ministeriali nell’ambito della salvaguardia dei 65.000, sempreché alla data della verifica sussistano le condizioni di legge per l’accesso alla salvaguardia dei 55.000. Tuttavia, l’istanza va comunque presentata da tutti i soggetti, cessati per accordi individuali o collettivi, i quali, pur in possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non hanno mai presentato istanza alla Direzione territoriale del lavoro ovvero i cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei 55.000.

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