Premessa – Tutto pronto per l’invio delle istanze di accesso alla sesta salvaguardia. Il Ministero del Lavoro, infatti, ha reso disponibile sul proprio sito il modulo che gli interessati dovranno compilare e inviare alla competente Direzione Territoriale del Lavoro. Il termine per salvaguardarsi dalle nuove norme previdenziali introdotte dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) è stato posto al 5 gennaio 2015.
Esodati VI - Il 22 ottobre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la L. n. 147/2014 che estende la platea dei soggetti che sfuggono alle predette norme previdenziali di ulteriori 32.100 unità. Tuttavia, per far fronte all’estensione del contingente degli esodati, si è proceduto a utilizzare le risorse stanziate per le precedenti salvaguardie degli ultimi anni in quanto rimaste in parte non utilizzate. Quindi, dalle 32.100 unità previste dalla sesta salvaguardia occorre sottrarre 24.000 unità derivanti dalla riduzione delle precedenti salvaguardie, per un saldo positivo previsto dalla legge di 8.100 unità, portando così il numero dei lavoratori complessivamente salvaguardati a 170.230.
La platea – La sesta salvaguardia è composta nel seguente modo: 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria e autorizzati ai versamenti volontari; 12.000 lavoratori che versano contributi volontari; 8.800 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro; 1.800 lavoratori con familiari disabili; 4.000 unità cessati dal lavoro tra l'1.1.2007 e il 31.12.2011, non rioccupati a tempo indeterminato.
Invio istanze – Come precisato in premessa, il termine delle istanze è fissato al 5 gennaio 2015 e possono essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (patronati, consulenti del lavoro/dottori commercialisti), alle competenti DTL all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) delle medesime ovvero all’indirizzo di posta elettronica dedicato oppure ancora, in via alternativa, tramite raccomandata A/R. L’istanza, in particolare, deve contenere i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi. La domanda, inoltre, dovrà essere corredata da copia del documento d’identità e da una dichiarazione sostituiva (D.P.R. n. 445/2000) relativa alla mancata rioccupazione ovvero allo svolgimento di attività non riconducibili a rapporto di lavoro a tempo indeterminato; inoltre, per talune categorie di lavoratori protetti va allegata anche una copia dell’accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro.
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