Premessa – L’INPS concede alle aziende un tempo minimo di 90 giorni per trasmettere le domande e avvalersi così del c.d. “piano esuberi”. Alla domanda, in particolare, devono essere allegati l’accordo di esodo e l’elenco contenente i dati dei lavoratori potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata, ovvero ex art. 24, comma 15-bis, della Legge n. 214/2011 (manovra “Salva-Italia”), entro il periodo massimo di 48 mesi. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 1653/2014, fornendo sia il facsimile della domanda che l’accordo di esodo.
L’esodo – In particolare, stiamo parlando della norma introdotta dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che permette alle aziende di far fronte agli esuberi aziendali incentivando l'uscita dei lavoratori con una sorta di prepensionamento. A tal fine è necessario: che tale anticipo sia al massimo di quattro anni; che sia frutto di un accordo sindacale; e che il datore di lavoro si faccia carico dell'onere di pagamento della “retribuzione-pensione”, inclusi contributi figurativi, durante il periodo dell'anticipo. L'esodo consiste in una rendita d'importo pari alla stessa pensione (calcolata all'epoca dell'esodo), ma a carico del datore di lavoro.
La domanda – A tal proposito, l’Istituto previdenziale rammenta che la predetta domanda deve essere trasmessa dai datori di lavoro tramite la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, Legge n. 92/2012)”, inviando il mod. SC/77 alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (c.d. “sede della matricola principale”).
I chiarimenti – Ora, a seguito di numerose domande di accesso alla predetta prestazione, l’INPS precisa che i datori di lavoro devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data d'ingresso alla prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale. Da notare che nel preambolo dell’accordo riguardante l’esodo di personale non dirigente le parti devono darsi reciprocamente atto che venga sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. È necessario, inoltre, che i datori di lavoro siano in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto. Tale delega deve essere conservata agli atti del datore di lavoro stesso.
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