Con l’inizio del nuovo anno, sono entrate in vigore le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni contributive dovute per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp). Infatti, per il periodo di competenza “
gennaio 2015”, con scadenza posta al 16 febbraio 2015, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e delle contribuzioni minori relative ai soggetti iscritti ai suddetti fondi, devono utilizzare la “
Sezione INPS” del modello F24.
A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 28/2015.
Compilazione mod. F24 – Ma come bisogna compilare il modello F24? Sul punto, l’INPS ne fornisce le istruzioni operative che si illustrano di seguito:
- “codice sede”: indicare il codice numerico (4 caratteri) della sede INPS competente, reperibile nella “tabella codici sede INPS” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- “causale contributo”:
• “DM10”: versamento di contributi correnti. Tale codice tributo può essere utilizzato sia per il versamento di contributi a debito che per fruire di importi a credito compensati;
• “DMRA”: versamento di contributi e oneri accessori notificati con note di rettifica attive. Il codice tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di contributi a debito;
• “RC01”: versamento di contributi e oneri accessori effettuati dopo la scadenza ordinaria del versamento, a seguito di regolarizzazione spontanea ovvero di diffida da parte dell’Ufficio. Il codice tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di contributi a debito;
• “DMDD”: versamento di rate di dilazioni concesse dall’Istituto; il codice tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di contributi a debito;
- “matricola INPS”: matricola INPS utilizzata dai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, come previsto al paragrafo 4 della circolare n. 154/2014, a cui si rinvia;
- periodo di riferimento “da/a”: periodo di competenza della contribuzione versata (pari o superiore a gennaio 2015);
- importi “a debito versati”: importo dei contributi comprensivo di eventuali somme aggiuntive versate;
- importi “a credito compensati”: importo del credito contributivo che si utilizza in compensazione (solo per causale DM10).
Differenti sono invece le modalità di compilazione nel caso in cui il datore di lavoro effettui, a partire da gennaio 2015, un unico versamento di contribuzione comprensive di mensilità sia antecedenti sia successive a gennaio 2015 (es. novembre 2014 – gennaio 2015). In tal caso, il modello F24 andrà così compilato:
- nella “Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi”, dovranno essere esposte le informazioni relative ai versamenti con competenza fino al 31/12/2014;
- nella “Sezione INPS”, dovranno essere esposte le informazioni relative ai versamenti con competenza a partire dal 1/01/2015.
Competenze dicembre 2014 – Qualora i versamenti della contribuzione IVS riguardino invece, periodi di competenza “
fino a dicembre 2014”, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare l’F24 nella “Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi”. In quest’ultimo caso, il modello F24 andrà così compilato:
- “codice ente”: deve essere indicato il codice 0001;
- “codice sede”: codice della sede ex Enpals competente (v. tabella seguente);
- “codice posizione”: posizione contributiva aziendale ex Enpals, costituita dal codice gruppo (6 caratteri) e dal codice attività di impresa (3 caratteri);
- “causale contributo”: utilizzare la causale contributo appropriata (v. tabella seguente);
- periodo di riferimento “da/a”: periodo di competenza della contribuzione versata, che, in ambedue i capi, non potrà essere superiore a 12/2014;
- importi “a debito versati”: importo dei contributi e, se del caso, degli oneri accessori, versati;
- importi “a credito compensati”: importo del credito che si utilizza in compensazione (solo per causale CCLS/CCSP).