Premessa – Tutto pronto per il recupero del bonus previsto ai lavoratori assunti dalle liste dell’ex piccola mobilità. Infatti, entro il 12 aprile 2013 i datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo - connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro – possono chiedere all’INPS di essere ammessi al beneficio mensile di 190 euro. L’agevolazione ha una durata complessiva di 6 mesi in caso di rapporti a tempo determinato, ovvero di 12 mesi in caso di rapporti a tempo a tempo indeterminato. Al riguardo si precisa, inoltre, che il bonus è fruibile anche sui rapporti di apprendistato per una durata massima di 12 mesi. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 32/2014.
D.D. n. 264/2013 - I benefici, concessi dall’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, traggono origine dalla mancata proroga per l’anno scorso delle risorse per finanziare la c.d. “piccola mobilità”. Di conseguenza, è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 che ha disposto - nel limite complessivo di 20.000.000 di euro – la concessione di un beneficio economico per determinate imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Al riguardo, l’INPS precisa che il beneficio può essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato - effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della c.d. “piccola mobilità”. Il beneficio non è ammesso invece, quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.
Le condizioni – Affinché i datori di lavoro possano fruire dell’incentivo in questione, deve rispettare diverse condizioni: essere in regola con il Durc; rispettare i principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della Legge 92/2012 (Riforma Fornero); rispettare le regole “de minimis”; non essere un’impresa in difficoltà.
Apprendistato – Per quanto concerne i lavoratori assunti con contratto d’apprendistato, a parziale riserva di quanto contenuto nella circolare INPS n. 150/2013, viene chiarito che il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la c.d. piccola mobilità; pertanto, è possibile riconoscere il beneficio previsto per un massimo di 12 mesi.
La richiesta – Come precisato in premessa, per accedere al beneficio è necessario inviare all’INPS, entro il 12 aprile 2014, specifica istanza. La domanda di ammissione, in particolare, potrà essere inviata esclusivamente in via telematica mediante il modulo “LICE”, disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende” ovvero all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende agricole”. I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.
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